Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2697 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.I., legale rappresentante della sas Sirena Beach Club di Isa Cellai & C. e titolare dello stabilimento balneare "Sirena" in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in epigrafe che, rigettandone l’appello, ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI per l’anno 2001, relativa allo stabilimento balneare, emesso dal Comune di Carrara.

Il giudice d’appello, rigettate le eccezioni relative alla dedotta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, 10 e 11, ha infatti ritenuto che la norma contenuta nel nuovo testo dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1992, n. 504, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, giustificava l’imposizione tributaria.

La ricorrente affida il ricorso a cinque motivi fondati su violazione di legge e ad uno concernente vizio di motivazione. Il Comune di Carrara resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

In data 3 settembre 2010 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso comunicato alla controparte.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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