Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2696 Ici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.S., titolare dello stabilimento balneare (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in epigrafe che, rigettandone l’appello, ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI per l’anno 2001, relativa allo stabilimento balneare, emesso dal Comune di Carrara.

Il giudice d’appello, rigettate le eccezioni relative alla dedotta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, 10 e 11, ha infatti ritenuto che la norma contenuta nel nuovo testo del D.Lgs. 30 giugno 1992, n. 504, art. 3, come modificato dalla L. n. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, giustificava l’imposizione tributaria.

Il ricorrente affida il ricorso a cinque motivi fondati su violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Comune di Carrara resiste con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente si duole di erronea applicazione degli artt. 952 e 953 cod. civ.; di violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e segg. cod. nav. e dei corrispondenti articoli del regolamento di esecuzione nonchè della legislazione in tema di concessioni del demanio marittimo, e cioè del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 59 e L. n. 494 del 1993, art. 1 e segg.; in particolare, il contribuente assume che da nessuna delle superiori disposizioni emergerebbe che la concessione del demanio marittimo farebbe insorgere in capo al concessionario una proprietà superficiaria e come tale tassabile ai fini ICI. Col secondo motivo deduce falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, nel senso che tale intervento legislativo, parziale, non avrebbe immutato la precedente disciplina delle concessioni in area demaniale e, in particolare, sull’automatico acquisto della proprietà da parte del concessionario.

Col terzo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la CTR aveva, con richiamo generico a dottrina e giurisprudenza, ritenuto che la concessione faceva insorgere diritti reali in capo al concessionario, laddove la giurisprudenza del S.C. imponeva l’analisi dell’atto di concessione.

I motivi, che per la stretta coerenza logica e giuridica devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Le censure, nei termini sopra esposti, sono in parte pertinenti alla disciplina normativa e relativa interpretazione giurisdizionale anteriore all’intervento legislativo di cui dalla L. n. 388 del 2000, art. 18 del quale il ricorrente non valuta adeguatamente la portata.

Invero le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 3692 del 2009), benchè chiamate a dirimere il contrasto su diversa questione (la proponibilità del ricorso cumulativo), hanno – esaminando gli altri motivi – rilevato che L. n. 388 del 2000, art. 18, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 – pur non applicabile al caso esaminato perchè relativo ad ICI per gli anni dal 1995 al 1998 – ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta; hanno poi osservato che, ciò nonostante, l’assoggettabilita ad ICI del proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale, doveva ritenersi incontroversa già sotto la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale; hanno richiamato le sentenze Cass. n. 22757/04 e n. 8637/05 che avevano affermato che il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che poteva essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invocasse tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo doveva essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, "dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio" (così Cass. 22757/04 e da ultimo Cass. 24498/2009); hanno concluso che il relativo accertamento, integrando una questione di fatto, andava rimesso al giudice del merito, e sottolineavano che, nel caso di proprietà superficiaria, l’assoggettamento dell’immobile all’ICI derivava dal testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 (v.

Cass. 7273/99) e non dalla modifica apportatavi dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che ha espressamente ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il carattere meramente interpretativo della norma del 1997 (Cass. n. 242/04, n. 17730/06 e altre).

Le SS.UU. hanno, pertanto, apposto il loro autorevole suggello a quanto (Cass. n. 1718/2007) "in siffatta prospettiva" questa Corte aveva ripetutamente affermato e cioè che "il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell’ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d’intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc), integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione… Non solo, ma il concessionario in una siffatta ipotesi è … soggetto ad ICI (Cass. n. 22757 del 2004), considerato anche che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, stabilisce – anche nella formulazione anteriore al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, (Cass. n. 17730 del 2006) – che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali".

Questa Corte aveva altresì osservato (Cass. n. 24498/2009) che nel suo testo originario, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, individuava i "soggetti passivi" dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nel "proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art, 1" ovvero nel "titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi …"; il comma 2, poi, disponeva che "per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria" soggetto passivo era "il concedente" (sia pure "con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario") e la Corte costituzionale (sent. n. 200 del 1999) chiamata a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, dopo aver precisato che "il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione", ha evidenziato che "in tale ipotesi … pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI … sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal … D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente, proprietario del suolo", per "l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c), non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1 dello stesso D.Lgs. dichiara tassabili ai fini ICI" con conseguente "assoggettabilita all’ICI del proprietario superficiario del fabbricato".

Lo stesso giudice delle leggi, di poi (ordinanza n. 331 del 2000), aveva confermato che "nel caso di proprietà superficiaria, il soggetto passivo dell’imposta va individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, cerare 1, nel proprietario dell’edificio realizzato su suolo altrui e non già nel concedente".

In coerenza con tali principi, questa Corte (Cass. 2006 n. 17730;

2002 n. 18062; 2003 n. 1419; 2002 n. 11460; 2000 n. 10137; 2000 n. 12810; 2000 n. 11776; 1999 n. 9644; 1999 n. 7273; 1999 n. 6809; 1999 n. 5802) ha reiteratamente affermato (con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari) che l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico della cooperativa stessa o degli assegnatati in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.

Tale excursus giurisprudenziale, confermato nelle ultime pronunzie relative alla problematica in esame per gli anni anteriori al 2001 (Cass. n. 9935/2008; n. 22522/2009; n. 15470/2010), evidenzia che la necessità ermeneutica – oggetto di specifica censura in questa sede, in particolare, nel terzo motivo – di partire dall’esame del contenuto della concessione e, cioè, se la stessa fosse ad effetti di tipo reale (idoneo, pertanto, a costituire un diritto superficiario oggetto di tassazione ai fini lei a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, poi unificato col cortina 1 nella modifica operata dal del D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 58, lett. a), ovvero di tipo obbligatorio e, pertanto, non tassabile, dipendeva proprio dal fatto che bisognava trovare un fatto genetico idoneo di tal tipo di diritto tassabile.

Riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta.

Continuare a pretendere, come fa il ricorrente nei superiori motivi, la necessità di un tale esame che sarebbe stato omesso dalla CTR, significa ignorare – come sopra premesso – la portata dell’intervento normativo e, contraddittoriamente, pretendere un accertamento non più rilevante.

L’intervento normativo di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 18, appare poi in stretta connessione, anche temporale, con la superiore pronunzia del giudice delle leggi, al fine di evitare lacune normative colmate in via interpretativa dalla Corte costituzionale medesima e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina (nel caso in esame anno 2001) rende il concessionario obbligato non solo sostanziale (quale obbligato per rivalsa del concedente secondo la giurisprudenza costituzionale di cui sopra) ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori ( con la diversa conseguenza della intassabilità).

Per quanto in particolare dedotto nel terzo motivo con cui si deduce vizio motivazionale in ordine alla indicazione generica di dottrina e di giurisprudenza, deve osservarsi che il vizio di motivazione può riguardare solo un accertamento di fatto, onde sotto tale aspetto si appalesa inammissibile; il riferimento poi alla necessità di motivare sulla interpretazione dell’atto di concessione, al fine di verificare la costituzione di un diritto reale o meramente obbligatorio, non è pertinente al caso in esame in quanto tale attività ermeneutica, come sopra osservato, era imposta solo per le annualità anteriori all’applicabilità dell’art. 18 più volte citato che riconoscendo l’espressa imponibilità, ai fini ICI, del concessionario, esclude la necessità di tale indagine.

Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR assunto che "l’accenno alla trasmissione di documentazione da parte del Ministero" era clausola di mero stile.

Il motivo presenta palesi profili d’inammissibilità, non evidenziandosi le ragioni di rilevanza di tale documentazione contro una valutazione nel superiore senso da parte della CTR. Col quinto motivo deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e 11, per avere la CTR ritenuto non necessario per l’ufficio instaurare un contraddittorio col contribuente e per non avere ritenuto inapplicabili le sanzioni.

Il motivo è inammissibile, investendo valutazioni di mero fatto sulla natura dell’atto inviato dal contribuente al Comune, al quale la CTR nega con adeguata motivazione la natura di interpello e, consequenzialmente, gli effetti ricollegati dalla norme predette a tal tipo di atto.

Col sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto il rilievo della CTR che il contribuente aveva sollevato tardivamente l’eccezione di mancata comunicazione della rendita non sarebbe pertinente, avendo egli sollevato sin dall’inizio l’eccezione di impraticabilità della determinazione della base dell’imposta su un valore presunto, non essendo stati i beni accatastati.

Il motivo è inammissibile perchè, a parte la novità della censura come correttamente ritenuta dalla CTR e come è reso palese dai termini della doglianza, ogni questione relativa alla rendita andava proposta nel relativo giudizio in cui legittimata era solo l’Agenzia del territorio (Cass. n. 25678/2008; n. 2785/2006; n. 6386/2006).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

La natura delle questioni trattate (la giurisprudenza ha trattato principalmente la questione dell’ICI per gli anni anteriori al 2001) rende giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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