Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 767 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 5/11/09 ha rigettato la istanza avanzata da U.M., tendente ad ottenere la sospensione della ingiunzione a demolire, disposta dal p.m. il 24/11/08 in dipendenza della sentenza del Tribunale di Aversa del 30/9/05, in giudicato il 10/11/05, che aveva condannato il prevenuto a mesi 5 di arresto, con ordine a demolire il fabbricato abusivo.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ U. con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione della ordinanza del 5/11/09, con cui il g.e. aveva rigettato la istanza di sospensione, solo sul presupposto della mancata indicazione del termine della definizione della procedura di concessione in sanatoria, presentata dall’interessato al Comune di Villa Literno;

– di poi, il decidente non avrebbe potuto decidere de plano, bensì a seguito di fissazione di udienza, ex art. 127 c.p.p..

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, posto dal g.e. a sostegno del pronunciato rigetto, si palesa del tutto corretta e logica.

Il decidente ha rilevato che la documentazione fornita dall’ U., a corredo della domanda di sanatoria, risultava incompleta, visto la integrazione disposta dall’ufficio tecnico del Comune di Villa Literno; peraltro, lo stesso giudice ha evidenziato la insussistenza di prova della conformità tra l’opera oggetto di condanna, di cui alla sentenza del 30/9/05, citata, e quella oggetto di sanatoria. Si rileva, altresì la totale inconsistenza della censura, con cui si contesta la applicazione della procedura de plano, a seguito della quale è stata pronunciata la ordinanza assoggettata ad impugnazione, in quanto il decidente ha rilevato, in iure, la manifesta infondatezza della istanza presentata dall’interessato, per cui ha ritenuto di potere decidere, ex art. 666 c.p.p., comma 2, (ex plurimis Cass. 13/1/2000, Angemi).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ U. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato a versare una somma, alla Cassa delle Ammende, equitativamente determinata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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