Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 766 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da I.C. e V.G., di revoca dell’ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2005 dalla Procura Generale della Repubblica in esecuzione dell’analogo ordine contenuto nella sentenza della medesima Corte di Appello in data 10.7.2003, divenuta irrevocabile, di condanna della I..

La Corte territoriale ha osservato che il Comune di Bacoli aveva respinto la richiesta di sanatoria delle opere abusive, formulata dai coniugi I.- V., risultando inapplicabili le disposizioni sul condono edilizio di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 32, in quanto si tratta di immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di I. C. e V.G., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare la suscettibilità di revoca dell’ordine di demolizione nella ipotesi di emissione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento che risultasse in contrasto con detto ordine.

Si osserva inoltre che l’attività esecutiva della autorità giudiziaria deve essere coordinata con quella della pubblica amministrazione che aveva già invitato la I. ad assistere al ripristino dello stato dei luoghi in attuazione dell’ordinanza di demolizione emessa il 25.1.1999, sicchè i provvedimenti della p.a. risultavano ancora produttivi di effetti giuridici.

Si deduce, infine, che i giudici dell’esecuzione avrebbero dovuto valutare l’esistenza di divergenze tra la descrizione delle opere abusive contenuta nel verbale di sequestro e quella contestata nel capo di imputazione, cui doveva essere riferito l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, con conseguente difficoltà tecnica della esecuzione, che avrebbe potuto trovare soluzione solo in sede amministrativa; che sul punto deve essere anche considerata la sussidianetà del potere esercitato in materia di demolizione dall’autorità giudiziaria rispetto a quella amministrativa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come già evidenziato nel provvedimento impugnato, la competenza dell’autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell’ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all’ente locale.

Nel caso in esame, inoltre, non risulta essere stato ancora eseguito l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Bacoli.

Va, poi, osservato che i problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, se esistenti, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell’ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica.

Peraltro, la doglianza sul punto risulta formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, inammissibile.

La motivazione della impugnata ordinanza, infine, risulta giuridicamente corretta ed immune da vizi logici sul punto della inapplicabilità della sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio all’immobile di cui si tratta, essendo lo stesso ubicato in zona vincolata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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