Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2694 Reati tributari; Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società contribuente, s.r.l. Alimentari Natura, proponeva opposizione all’avviso di rettifica I.V.A. per il 1995 con il quale l’Ufficio I.V.A. di Napoli, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato l’evasione dell’I.V.A. connessa a una operazione inesistente;

2. La C.T.P. accoglieva il ricorso;

3. Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha condiviso la motivazione dei giudici di primo grado relativa alla mancanza di prova dell’inesistenza dell’operazione dato che la società Alimentari Natura si trovava al momento della verifica della Guardia di Finanza da quattro anni in stato di liquidazione e le attrezzature e i materiali erano già stati dismessi;

4. Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo la insufficiente e illogica motivazione e la violazione dei principi sull’onere della prova;

5. Non svolge difese la società intimata;

Motivi della decisione

6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la C.T.R. abbia dato per scontato, sulla base di una mera illazione e senza alcun riscontro sulle scritture contabili, che l’azienda sociale esistesse alla data del 1995 e che negli anni intercorrenti fra la messa in liquidazione (1995) e la verifica fiscale (1998) fossero stati dismessi tutti i beni e le strutture della società. Ha inoltre lamentato l’erronea inversione dell’onere della prova sui fatti in questione che incombeva sulla società;

7. Il ricorso è palesemente fondato dato che la motivazione resa peraltro in una forma espressiva assolutamente involuta non è assolutamente idonea a chiarire quale sia stato l’iter logico che ha portato la C.T.R. senza alcun riscontro contabile o fattuale a presumere l’esistenza al momento della liquidazione della società di una azienda operante e dotata di beni e strutture tali da rendere plausibile l’operazione contestata dall’amministrazione finanziaria;

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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