Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 765 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13/1/2010, ha rigettato la istanza con cui F.M. aveva chiesto l’annullamento, ovvero la revoca o la sospensione dell’ingiunzione a demolire il manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna del 4/10/05, confermata dalla Corte di Appello con pronuncia del 16/6/07, in giudicato il 20/4/07.

Propone ricorso per cassazione la difesa della F., con i seguenti motivi:

– il giudice non ha tenuto conto che la interessata aveva ottenuto dall’ente territoriale il rilascio del titolo abilitativi in sanatoria, limitandosi a ritenere che l’opera abusiva non era sanabile. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, posta dal g.e. a sostegno della ordinanza impugnata si palesa logica e corretta.

Nel ricorso si deduce che in data 21/1/2010 era stata depositata presso il g.e. la documentazione attestante l’avvenuto rilascio, sin dal 27/5/08, del titolo abilitativo in sanatoria, sicchè non poteva ritenersi corretta la decisione del Tribunale che aveva motivato con riferimento alla impossibilità di prevedere tempi brevi per la definizione della pratica di condono, mentre doveva ritenersi onere del decidente quello di acquisire informazioni presso la P.A. prima di ingiungere la demolizione.

Osservasi come dal semplice esame delle date emerga che la rilevante produzione documentale, offerta dalla difesa della F., è stata inoltrata in atti il 21/1/2010, pertanto non unitamente alla istanza al g.e. per la fissazione dell’incidente di esecuzione, bensì otto giorni dopo dalla stessa decisione (13/1/2010).

Il Tribunale, pertanto, correttamente ha dichiarato inammissibile finanche la stessa istanza di fissazione di udienza per la trattazione dell’incidente de quo con rito camerale, peraltro rilevando la non sanabilità dell’opera perchè realizzata in zona vincolata.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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