T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 201 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.

Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.

In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.

La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.

Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.

Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.

Il ricorso in esame va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *