Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 762 Condono Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14/1/2010, ha rigettato la istanza avanzata da B.G. e B.I., tendente ad ottenere la sospensione o l’annullamento della ingiunzione a demolire le opere abusivamente edificate, resa dalla Procura Generale di Salerno in data 1/4/09.

Propongono ricorso per cassazione le interessate a mezzo del loro difensore, con i seguenti motivi:

-la motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione è errata, in quanto frutto di una non attenta lettura delle disposizioni normative in materia, rilevato che secondo il dettato di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2699, del 7/12/05, art. 4 sono considerate condonabili tutte le opere, ab origine prive di titolo abilitativi, residenziali e non. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, svolto a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza di sospensione o annullamento dell’ordine di demolizione, si palesa del tutto logica e corretta.

Il decidente ha evidenziato come dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle informative pervenute dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, nonchè dalle sentenze acquisite, sia inequivocamente emerso che l’opera, abusivamente edificata, ha destinazione commerciale, per cui non è condonabile.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in maniera continuativa ed uniforme, che in tema di condono edilizio, i procedimenti penali per violazioni edilizie relative alle nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza del termine per la presentazione del condono, alla sospensione prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 44, cui rinviano le disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, atteso che il citato Decreto n. 269, art. 32, limita l’applicazione del condono de quo alle sole costruzioni residenziali (ex plurimis Cass. 19/1/07, n. 8067; Cass. 18/11/03, n. 3358).

Inconferente, pertanto, si rivela la censura mossa in ricorso, visto che il disposto normativo non lascia adito a dubbi, nè può risultare modificato da una circolare ministeriale.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che B.I. e B.G. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le stesse, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., devono essere condannate al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *