Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro relativa all’acquisto da parte di DMS Farmaceutici s.p.a. di un ramo di azienda destinato alla produzione, il confezionamento e l’immagazzinaggio di prodotti farmaceutici. La società DMS ha contestato la maggiorazione di valore e in particolare la mancata applicazione del criterio del valore catastale rivalutato. Da parte sua l’amministrazione finanziaria ha sostenuto l’applicabilità del D.M. 14 dicembre 1991 ai fini della stima del valore.

La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione. Si difende con controricorso la società DMS Farmaceutici s.p.a.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. Finanze 14 dicembre 1991, art. unico e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e pone alla Corte di cassazione il seguente quesito di diritto: "se, al fine dell’applicazione dell’imposta di registro a cessione di azienda comprensiva di un immobile rientrante in categoria catastale D, il coefficiente 50 di cui al D.M. Finanze 14 dicembre 1991, art. unico, vada applicato sul valore dell’immobile calcolato dall’ufficio per stima diretta anzichè sul valore catastale dello stesso.

Il motivo è infondato in quanto pone una questione in diritto sulla quale la Corte di cassazione si è chiaramente pronunciata (cfr.

Cassazione civile n. 12446 del 7 luglio 2004) affermando che, in tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, cui fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo ed è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, tra l’1 per cento ed il 3 per cento. Ne consegue che, in ipotesi di valutazione di immobili aventi destinazione speciale, poichè la rendita catastale è attribuita con stima diretta, sulla base del valore venale e con applicazione del moltiplicatore fisso 50 di cui al D.M. 14 dicembre 1991, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’UTE nella sua individuazione, onde evitare il superamento del risultato ottenuto applicando il moltiplicatore stabilito.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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