Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 759 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da E.A. alla ingiunzione a demolire un manufatto abusivo emessa dalla Procura Generale della Repubblica in data 18.5.2007 in esecuzione dell’analogo ordine contenuto nella sentenza di condanna della predetta E. del 6.12.2002, divenuta irrevocabile.

La Corte territoriale ha respinto i motivi di opposizione con i quali la difesa della E. aveva dedotto la incompatibilità dell’ingiunzione a demolire con la pendenza di una domanda di sanatoria del manufatto in applicazione delle disposizioni sul condono edilizio, sussistendo i requisiti richiesti dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003.

L’ordinanza ha osservato che l’immobile di cui si tratta non è suscettibile di sanatoria in base alle disposizioni richiamate dall’opponente in quanto ubicato nel Comune di Santa Maria La Carità, sottoposto a vincolo paesaggistico.

Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che, malgrado alcune pronunce del TAR, che avevano escluso l’operatività di detto vincolo nel citato Comune, la sua esistenza è stata di recente confermata da una nota in data 24.11.2008 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, trasmessa dall’Ente locale alla Corte.

L’ordinanza ha quindi, osservato che la domanda di condono presentata dalla interessata non appare nè fondata, nè accoglibile e che, in ogni caso, il relativo iter amministrativo non si palesa di rapida definizione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso ti difensore della E., che la denuncia per vizi di motivazione.

Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia il difetto di motivazione dell’ordinanza in ordine alla ritenuta operatività del vincolo paesaggistico sul Comune di Santa Maria La Carità.

Si deduce che il giudice dell’esecuzione non poteva affermare la sussistenza del predetto vincolo sulla base della citata nota del Ministero, mentre varie pronunce dei TAR Campania ne avevano esclusa l’operatività e, per l’effetto, lo stesso Comune aveva sospeso i già espressi dinieghi alle istanze di condono.

Si aggiunge che nella specie non si è in presenza di una mera ipotetica aspettativa di sanatoria, ma di concrete ragioni esistenti a fondamento dell’accoglimento della richiesta di condono, sicchè la pendenza del relativo procedimento doveva considerarsi ostativa alla esecuzione dell’ordine di demolizione.

Con memoria depositata il 20.9.2010 il difensore della E. ha fatto presente che il Comune di Santa Maria La Carità, riconoscendo definitivamente che il territorio comunale non è vincolato, ha rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria e che tale provvedimento determina, anche in fase esecutiva, la revoca dell’ordine di demolizione.

Alla memoria è stato allegato il permesso di costruire in sanatoria n. 117 dell’1.4.2010 rilasciato da Comune di Santa Maria La Carità.

Orbene, il permesso di costruire in sanatoria prodotto dinanzi a questa Corte costituisce un fatto nuovo, sopravvenuto alla ordinanza impugnata ed alla proposizione del ricorso.

Tale permesso, ove ritenuto legittimo, peraltro, integra una determinazione della pubblica amministrazione ostativa alla esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dall’autorità giudiziaria (cfr. per tutte sez. 3^, 29.7.1998 n. 1854, Caffaro G. ed altri, RV 211551).

Si palesa pertanto necessario l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza affinchè il giudice dell’esecuzione valuti il citato permesso di costruire al fine di verificarne la legittimità e l’effetto ostativo alla esecuzione dell’ordine di demolizione.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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