Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2686 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificatagli, il 13 aprile 2000, dalla S.ES.I.T., concessionaria per la Provincia di Bari del Servizio della riscossione dei tributi.

Deduceva che l’avviso, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato una omissione nel versamento dell’Iva dichiarata per l’anno 1990, gli era stato notificato oltre cinque anni dopo l’anno di riferimento ed eccepiva pertanto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

La C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate deducendo l’inapplicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 alle ipotesi di richiesta di pagamento di somme risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente. Quest’ultimo, costituendosi nel giudizio, eccepiva la novità processuale della eccezione dell’Amministrazione e insisteva per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57. Eccepiva inoltre la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., n. 4.

La C.T.R. ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello mentre ha ritenuto preclusa, perchè tardiva, l’eccezione di prescrizione. Nel merito ha accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Ricorre per cassazione il contribuente deducendo tre motivi di ricorso. Si difendono con controricorso il Ministero e l’Agenzia delle Entrate e depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il controricorso del Ministero è inammissibile in quanto, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processioni" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (ex multis, Cass. civ. SS.UU. n. 3118 del 14 febbraio 2006).

Con il primo motivo di ricorso si deduce la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione. Il ricorrente ritiene che la mancanza di un termine decadenziale per l’invio al contribuente dell’avviso di pagamento relativo all’imposta non versata e risultante dalla dichiarazione annuale, quale presupposto per l’iscrizione a ruolo delle somme, espone il contribuente all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se commisurato al termine ordinario di prescrizione, eccessivo e irragionevole.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 57. Il ricorrente sostiene che la fattispecie è soggetta al termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo introdotto per l’I.V.A. dal D.P.R. n. 43 del 1988.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di ultrapetizione per avere la C.T.R. accolto genericamente l’appello senza prendere atto della rinuncia dell’Agenzia delle Entrate a far valere ogni pretesa in ordine alle sanzioni.

L’eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente è infondata in quanto l’anno oggetto di accertamento, il 1990, era soggetto all’applicazione del condono ex L. n. 413 del 1991. La scadenza del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, dalla data del 31 dicembre 1995 viene per effetto dell’applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, a slittare sino al 31 dicembre 1997 rendendo così tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 3 novembre 1997.

Ciò comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo motivo.

Relativamente al terzo motivo di ricorso, come la stessa amministrazione finanziaria ha rilevato nel controricorso, la sentenza della C.T.R. deve ritenersi limitata alle richieste dell’appellante che, nell’atto di appello, ha prestato acquiescenza alla richiesta di annullamento del contribuente. Conseguentemente l’accoglimento dell’appello da parte della C.T.R. deve essere interpretato come accoglimento della sola richiesta di pagamento dell’imposta e degli accessori. In questa prospettiva anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500 di cui 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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