Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 757 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato illegittima la concessione in sanatoria rilasciata a B.D.L. e D.A. dal Comune di Nola in data 7.6.2006 ed efficace l’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello in data 29.7.2008, in esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte di Appello in data 26.4.2006, con il conseguente ordine di demolizione.

La Corte territoriale ha rilevato che il fabbricato oggetto dell’ingiunzione a demolire non era condonabile, in quanto la sua volumetria eccede i 750 mc. ed il B. non aveva neppure presentato domanda di condono edilizio, con la conseguente illegittimità della sanatoria concessa, che, pertanto, era inidonea a spiegare effetti sull’ordine di demolizione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del B. e della D., che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Preliminarmente i ricorrenti denunciano l’errata applicazione dell’art. 665 c.p.p., commi 2 e 3, in punto di competenza della Corte di Appello quale giudice dell’esecuzione.

Si deduce che, a seguito di ricorso per cassazione proposto dagli imputati, questa Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale in data 25.4.2006, che a sua volta aveva modificato il provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Nola in data 11.5.2005 limitatamente alla pena.

Competente, quale giudice dell’esecuzione, risulta pertanto il Tribunale di Nola.

Nel prosieguo si denuncia la violazione dell’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, artt. 136 e 142 c.p.p. in relazione all’art. 177 c.p.p., art. 179 c.p.p., comma 1, art. 181 c.p.p., comma 4.

Si deduce che all’udienza dell’11.5.2009 si è preso atto del difetto di notifica dell’avviso alle parti, ma nel verbale è stata omessa qualsiasi indicazione circa la presenza del difensore di fiducia degli interessati o la nomina di un difensore di ufficio.

Alla successiva udienza del 6.7.2009 è stata omessa la verifica della regolare notifica degli avvisi alle parti ed è stata erroneamente dichiarata la regolarità della loro costituzione, benchè fosse del tutto carente la relazione di notifica alla D. e la notifica al B. fosse stata eseguita presso il difensore, malgrado l’inesistenza di una elezione di domicilio presso quest’ultimo e la assenza della attestazione circa la impossibilità di effettuare la notifica direttamente alla parte.

Alla successiva udienza del 26.10.2009 inoltre non è stato dato atto nel verbale dell’intervento del difensore e della presenza della D..

Si denuncia ancora l’errata interpretazione della L. n. 47 del 1985, art. 20.

Si deduce che il reato per la costruzione abusiva ascritta al B. ed alla D. è stato dichiarato estinto per prescrizione da questa Suprema Corte con sentenza del 12.10.2006, che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale limitatamente ai reati contravvenzionali, sicchè l’ordine di demolizione dell’opera abusiva è divenuto inefficace.

Si denuncia, infine, carenza di motivazione in ordine alla esposizione delle ragioni per le quali la concessione edilizia in sanatoria è stata ritenuta illegittima.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente la Corte rileva che l’eccezione di incompetenza della Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, è infondata.

Ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 3, in caso di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato da parte della Suprema Corte di cassazione, al di fuori dei casi in cui sia stato proposto una sentenza inappellabile ovvero ricerco ai sensi dell’art. 569 c.p.p. è ione il giudice indicato dal comma 2 del medesimo articolo.

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha modificato la pronuncia di primo grado in punto interdizione degli imputati dai pubblici uffici e di subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, sicchè è competente, quale giudice dell’esecuzione, la Corte di Appello di Napoli.

Sono altresì infondate le deduzioni dei ricorrenti in punto irritualità della instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice dell’esecuzione e, comunque, tali questioni sono superate dall’accoglimento dell’ultimo motivo di gravame.

Allegata al titolo esecutivo, costituito dalla citata sentenza della Corte territoriale in data 26.4.2006, è riportata una annotazione secondo la quale "la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 12.10.2006 annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali contestati ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto…".

Orbene, è appena il caso di ricordare che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) travolge l’ordine di demolizione – emesso ex art. 7 stessa legge ed attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31 – quale conseguenza della pronuncia di estinzione.

Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna. (cfr. sez. 3, 6.10.2000 n. 3099, Bifulco, RV 217853; sez. 3, 2.2.2006 n. 10209, Cirillo, RV 233673).

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame del titolo esecutivo che tenga conto del principio di diritto e dei rilievi che precedono.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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