Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 735 Impugnazioni; Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 30 marzo 2010, depositata in cancelleria il 6 aprile 2010, il Tribunale di Firenze, nell’accogliere la richiesta del Pubblico Ministero (che aveva emesso provvedimento di unificazione pene concorrenti nei confronti di T.M.) per la revoca della sospensione condizionale della pena, rigettava tuttavia l’istanza di applicazione dell’indulto, posto che la T. entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge applicativa dell’indulto aveva commesso una pluralità di reati che, complessivamente considerati, superavano gli anni due.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annullamento per il seguente profilo: nessuna delle condanne inflitte alla prefata superava gli anni due considerato peraltro che per giurisprudenza della Suprema Corte, nell’ipotesi di più violazioni nel quinquennio va considerata non già la pena complessiva ma quella riferibile a ciascuna di esse.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

3.1. – E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di applicazione di amnistia ed indulto, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione siano suscettibili di opposizione – è più esattamente con il particolare mezzo di reclamo che è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione – da parte del PM e del condannato. Tale rimedio introduce un procedimento che sebbene non espressamente regolato deve svolgersi con le garanzie relative del contraddittorio delle parti secondo lo schema previsto dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4 che esita in un’ordinanza solo avverso la quale è esperibile, a norma del comma sesto stesso articolo, il ricorso per Cassazione. Questo, a differenza di quanto prevedeva l’art. 594 c.p.p. abrogato, non può invece essere proposto direttamente avverso il provvedimento applicativo dell’amnistia e dell’indulto o di rigetto delle relative istanze (Cass., Sez. 1, 31 ottobre 1990, n. 3673, Pane-bianco, rv. 185918) essendo data la possibilità alla parte interessata, pubblica o privata, di poter far valere anche questioni di merito. Tale regola va applicata non solo quando il giudice dell’esecuzione decida de plano, come prescrive l’art 667 c.p.p., comma 4, ma altresì in esito al giudizio camerale con la partecipazione del PM e del condannato assistito dal suo difensore.

Il ricorso va pertanto qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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