T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 188 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19 gennaio 2002, depositato nei termini, il Maresciallo 1ª classe Gar/Aerosoccorritore C.L. ha proposto gravame avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe, recante diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, nonché per la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta indennità, con le ulteriori maggiorazioni dovute ex lege.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83. Violazione art. 36 Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il ricorrente sostiene di aver diritto alla corresponsione della richiesta indennità in quanto in possesso del brevetto di operatore subacqueo ed ha prestato servizio presso nuclei e/o centri operativi per l’aerosoccorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso.

Con sentenza interlocutoria n. 20926 del 2010 questa Sezione ordinava al Ministero della Difesa la produzione di documentazione idonea alla definizione della controversia.

All’esito dell’adempimento da parte dell’Amministrazione del disposto incombente istruttorio la causa veniva trattata alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 con il passaggio in decisione.

Motivi della decisione

La controversia in oggetto consiste nell’accertamento della spettanza o meno in capo al ricorrente dell’indennità supplementare di aerosoccorso, prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983 n. 78.

Il Collegio rileva che, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva rivolta all’accertamento della spettanza o meno, del diritto alla percezione della richiesta indennità, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la sua erogazione, in ragione anche della percezione da parte del ricorrente di altri emolumenti per il servizio svolto presso la struttura militare di appartenenza.

Pertanto, in disparte la questione concernente la prestazione di servizio del ricorrente presso il "Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori" di Furbara ed il possesso o meno del brevetto di incursore subacqueo o aerosoccorritore, va osservato che secondo una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, l’indennità in questione non è cumulabile con l’indennità supplementare di pronto intervento aereo, trattandosi di compenso per compiti da espletare sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, perché, in caso contrario, si verrebbe a realizzare una doppia corresponsione di compensi per la medesima attività. (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ. IV – n. 1006 del 1 marzo 2006). Occorre aggiungere che tale interpretazione degli artt. 6, 9, 13 e 17 della legge n. 78 del 1983 è stata affermata da altre decisioni del Consiglio di Stato, sempre orientate in senso negativo in materia di cumulo di indennità per il personale militare (vedi CONS. STATO – IV – n. 714 del 23 aprile 1999, che ha negato il cumulo dell’indennità di impiego operativo di base con quella di aeronavigazione a mente del combinato disposto dell’art. 16 della legge n. 187 del 1976 e dell’art. 17 della legge n.78 del 1983). Va, infine, precisato che appare irrilevante la circostanza che il predetto art. 17 della legge n. 78/1983 non preveda espressamente il divieto di cumulo fra le due indennità in questione, atteso che esso discende direttamente dalla interpretazione sistematica e teleologica della normativa di riferimento (cfr. CONS. STATO – IV – n. 139 del 22 maggio 2007).

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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