T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 dicembre 2002, depositato nei termini, il Carabiniere P.F. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento meglio specificato in epigrafe nella parte in cui prevede la decorrenza dell’ammissione del ricorrente al servizio permanente effettivo dal giorno 20 maggio 2006, nonché il riconoscimento del suo diritto ad essere valutato per l’ammissione al servizio permanente effettivo nell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal giorno 25 agosto 2002.

Il ricorrente, già carabiniere arruolato in data 25 agosto 1998 ed in forza presso il Comando Stazione CC di Marrodi (FI), fa presente che quale vincitore del concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciali dell’Arma Aeronautica, con dichiarazione del 22 ottobre 2001 si impegnava a presentarsi presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per la frequenza del corso in qualità di Allievo Ufficiale Pilota di complemento. Con atto del 22 febbraio 2002 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento ad una domanda del ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rescissione dalla ferma, determinava la cessazione dalla ferma ed il collocamento in congedo del militare. Peraltro con istanza del 4 marzo 2002 il ricorrente chiedeva di essere prosciolto dalla ferma di 12 mesi contratta al momento dell’incorporazione presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, chiedendo, al contempo, l’avvio delle pratiche necessarie al fine di essere reintegrato nell’Arma dei Carabinieri, forza armata di provenienza.

Successivamente il ricorrente veniva reintegrato nel grado e riammesso in servizio definitivo presso la Stazione C.C. di Marrodi, con la precisazione che lo stesso "potrà essere ammesso in servizio permanente in data 20 maggio 2006 sempreché per tale data lo stesso mantenga i requisiti previsti dall’art. 1 della legge n. 53/1989".

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato alla seguente censura:

Illegittimità per violazione dell’art. 3 punto 3 della legge n. 53/1989.

Illegittimità per violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/1983.

Illegittimità dell’art. 11 del bando di concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo di naviganti speciali dell’Arma Aeronautica – specialità pilota – G.U. n. 35 del 5/5/2000 per violazione dell’art. 3 della legge n. 53/1989, dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/1983 e dell’art. 3 Cost., disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Si sostiene che il ricorrente, essendosi arruolato in data 25 agosto 1998, avrebbe avuto diritto ad essere ammesso in servizio permanente con decorrenza dal 25 agosto 2002 ai sensi dell’art. 3 della legge n. 53 del 1989, nulla ostando il periodo in cui ha prestato servizio presso una differente amministrazione per la frequentazione di un corso per il conseguimento di un grado superiore.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2003, l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta con ordinanza n. 471/2003, confermata in grado di appello con ordinanza n. 2973 in data 8 luglio 2003.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri meglio specificato in epigrafe, limitatamente alla parte in cui prevede la decorrenza dell’immissione del ricorrente al servizio permanente effettivo dal giorno 20 maggio 2006.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Sostiene il ricorrente che, essendosi arruolato in data 25 agosto 1998 nell’Arma dei Carabinieri, lo stesso avrebbe avuto diritto ad essere ammesso al servizio permanente con decorrenza dal 25 agosto 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 53 del 1989, tenuto conto anche del periodo nel quale ha prestato servizio presso una differente Amministrazione per la frequenza di un corso per il conseguimento di un grado superiore.

La tesi di parte ricorrente non merita condivisione.

Va, infatti, osservato, in punto di fatto, che il ricorrente, già carabiniere in ferma volontaria, avendo vinto il concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell’Arma Aeronautica, dopo aver frequentato il corso di pilotaggio presso l’Accademia di Pozzuoli veniva dimesso dal corso per "insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota" per cui lo stesso presentava domanda di riammissione in servizio nell’Arma dei Carabinieri che veniva accolta con la conseguenza che il ricorrente veniva reintegrato nel grado e riammesso in servizio presso la stazione Carabinieri di Marrodi.

In ordine alla decorrenza della sua ammissione al servizio permanente va rilevato che correttamente l’Amministrazione di appartenenza l’ha fissata al 20 maggio 2006, tenuto conto che il ricorrente con provvedimento del 27 febbraio 2002 era stato dichiarato cessato, a domanda, dalla ferma volontaria e posto in congedo con decorrenza 21 ottobre 2001. Pertanto la reintegrazione dello stesso nell’Arma dei Carabinieri deve configurarsi come ipotesi di riammissione disciplinata dall’art. 8 del D. L.vo n. 196 del 1995, in considerazione del fatto che il ricorrente, al momento del suo momentaneo passaggio presso un’altra Amministrazione, rivestiva la qualifica di volontario non ancora in servizio permanente, per cui non poteva essere computato il periodo trascorso presso l’Accademia Aeronautica per determinare la sua anzianità di grado.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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