Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3030 Decadenza; Termini processuali rimessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo in data 4 novembre 2009, L.D. e P.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 dicembre 2008, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dai medesimi proposta contro il decreto che aveva liquidato il compenso ad essi spettante per l’attività di consulenti tecnici resa nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione è affidato a un motivo, con cui si denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51, 52, 53 e 54 e del D.M. Giustizia 30 maggio 2002, artt. 1 e 2, in riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 606 cod. proc. pen., lett. b);

che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa, con la quale hanno tra l’altro richiesto di essere rimessi in termini per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile.

Motivi della decisione

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che va disattesa l’istanza di rimessione in termini per proporre e notificare ricorso nelle forme del codice di procedura civile, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627, e da altre ordinanze interlocutorie successive conformi;

che, difatti, all’applicazione della rimessione in termini osta nella specie la circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto due mesi dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, da cui origina la svolta giurisprudenziale e l’abbandono del precedente indirizzo;

che, pertanto, al momento della proposizione del ricorso, avvenuta il 4 novembre 2009, i ricorrenti non potevano più fare affidamento sul pregresso consolidato orientamento, basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, che imponeva di promuovere il ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini del rito penale se l’opposizione era stata decisa da un giudice penale;

che non rileva che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009 non fosse stata ancora pubblicata – come sostengono i ricorrenti nella memoria illustrativa – "sulle riviste giuridiche più note e diffuse tra gli operatori del diritto";

che, infatti, il testo integrale della citata sentenza delle Sezioni Unite era già disponibile (a partire del 13 ottobre 2009) nel Servizio novità del sito web della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presentazione, curato dall’Ufficio del Massimario della Corte, con il quale il mutamento di indirizzo giurisprudenziale era stato segnalato agli utenti;

che l’evidenza data alla svolta giurisprudenziale nel Servizio novità della Corte di cassazione – istituzionalmente rivolto, secondo il decreto istitutivo del Primo Presidente, proprio a dare risalto alle più importanti decisioni di legittimità – esclude che, al momento della introduzione del ricorso, fosse ancora configurabile un affidamento incolpevole nel precedente orientamento e, con ciò, la scusabilità dell’errore conseguente;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, giacchè il ricorso non è stato notificato a cura dei ricorrenti ad alcuno e l’unico motivo è privo del conclusivo quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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