T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 185 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4/5 novembre 1993, depositato nei termini, il Dott. G.I. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe e del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza diffida notificata alla U.S.L. n. 3 di Marsala e, per quanto di loro competenza, alla Regione Sicilia e al Ministero della Sanità.

Il ricorrente, primario cardiologo di ruolo presso l’U.S.L. n. 3 di Marsala, fa presente di essere titolare di un rapporto di convenzione con la medesima U.S.L. quale medico cardiologo ambulatoriale per nove ore e mezza settimanali presso l’Ospedale S. Biagio di Marsala, oltre che titolare di una convenzione esterna per l’attività cardiologica presso il proprio studio. A partire dal 1 gennaio 1993 l’U.S.L. di appartenenza ha fatto cessare ogni rapporto convenzionale; non avendo l’U.S.L. nel frattempo corrisposto al ricorrente i compensi per le prestazioni da lui erogate, il Dott. I. chiedeva con atto notificato alla U.S.L., alla Regione Sicilia e al Ministero della Sanità, che la U.S.L. determinasse gli spazi per l’esercizio della libera professione ai sensi del D.L. 502/1992 e corrispondesse i compensi per le prestazioni specialistiche da lui fino a quel tempo erogate, chiedendo in subordine la corresponsione in suo favore del trattamento economico a tempo pieno. Tale istanza veniva respinta con il provvedimento in data 18 agosto 1993 oggetto del presente gravame.

Successivamente il ricorrente chiedeva il ripristino del suo rapporto convenzionale con istanza notificata alla U.S.L., alla Regione e al Ministero della Sanità in data 17/18 settembre 1993.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 e dell’art. 4, punto 10, del Decreto Legislativo n. 502/1992.

Si contesta la legittimità della risposta formulata dalla U.S.L. circa l’inesistenza degli spazi per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale, ed inoltre si lamenta il mancato ripristino della convenzione.

2) Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 per aver disposto la decorrenza della incompatibilità dal 1 gennaio 1993 per un difetto di reperimento di spazi adeguati all’esercizio della libera attività.

In ordine alla richiesta di corresponsione del trattamento economico di tempo pieno il ricorrente deduce una terza censura di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà. Violazione dell’art. 4, punto 10, del D. L.vo n. 502/1992 e, in subordine, ulteriore questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991.

Si è costituita in giudizio l’U.S.L. n. 3 di Marsala, la cui difesa contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 1993 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre premettere, in punto di fatto, che in ottemperanza alla legge n. 412/1991 al ricorrente erano state evocate, con decorrenza 31 dicembre 1992 le convenzioni in essere con l’U.S.L. resistente quale specialista ambulatoriale esterno ed interno. Pertanto dalla suddetta data il ricorrente si trovava nella impossibilità di erogare alcuna prestazione professionale convenzionata, né, peraltro, risulta che lo stesso abbia presentato apposita istanza di passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno, per cui la pretesa di ottenere il pagamento per le prestazioni eseguite dopo la predetta data non appare sostenibile. Va, inoltre, precisato che la mancata determinazione degli spazi per l’esercizio della libera professione da parte della U.S.L. resistente non può essere sindacata in tale sede atteso che la stessa è stata determinata dalla accertata indisponibilità di locali adeguati a tale attività.

In ordine, poi, alle dedotte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, va osservato che le stesse sono state rigettate con la sentenza n. 457 del 15/23 dicembre 1993 dalla Corte Costituzionale.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso per la definizione della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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