Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3029 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione ad ingiunzione, conseguita ad infrazione stradale, proposta nel 2003 da R.A., il giudice di pace di Roma la accoglieva, condannando il Comune di Roma al pagamento di Euro 300,00 per spese giudiziali.

Avverso tale sentenza proponeva opposizione lo stesso R., sulla base di un articolato motivo, in relazione all’ammontare delle spese come liquidate in sentenza; l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico mezzo in cui il presente ricorso si articola, si lamenta violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione al fatto che nel corso del procedimento, il giudicante aveva una prima volta adottato in udienza il dispositivo, con condanna del Comune a 600,00 Euro di spese.

In seguito, rilevato che lo stesso Comune non risultava aver avuto l’avviso concernente la fissazione dell’udienza per quella data (26.11.2003), aveva fissato l’udienza successiva al 21.4.2004, e, all’esito della stessa, aveva confermato a verbale il dispositivo adottato all’udienza del 26.11.2003.

Poichè nel dispositivo in calce alla sentenza, depositata il 1.6.2004, le spese poste a carico del Comune vengono determinate in 300,00 Euro, il ricorrente si duole di ultrapetizione, non essendo per un verso comparso il Comune alla successiva udienza del 21.4.2004 e non avendo quindi potuto (ove ritenuto legittimo) avanzare alcuna considerazione in ordine all’entità delle spese come liquidate e, per altro verso, per la discrasia riscontrabile tra il verbale d’udienza e il dispositivo in calce alla sentenza.

Il ricorso è fondato; devesi infatti ritenere, come da costante giurisprudenza di questa Corte che il dispositivo letto in udienza sia quello adottato e prevalga pertanto su ogni (non consentita) successiva variante e che pertanto feccia fede a riguardo il verbale di udienza, in cui la somma determinata risulta essere quella di Euro 600,00, atteso che nel verbale d’udienza del 21.4,2003, viene espressamente richiamato il dispositivo pronunciato alla udienza del 26.11.2003.

L’inserimento a verbale del dispositivo poi, consente di presumere che dello stesso sia stata data lettura in udienza, cosa questa che comporta la prevalenza di detto dispositivo su quello apposto in calce alla sentenza.

Il motivo va pertanto accolto; peraltro alla cassazione della sentenza impugnata sul punto che consegue all’accoglimento del ricorso, non segue il rinvio al giudice del merito, atteso che l’adeguamento della sentenza impugnata alla presente pronuncia non necessita di alcun accertamento in fatto, di talchè può provvedervi direttamente questa Corte che, pronunciando nel merito, determina in Euro 600,00 l’entità delle spese cui è stata condannato il Comune, in ragione della ritenuta soccombenza.

Stante che il vizio denunciato discende da un abbaglio del giudicante e considerata la mancata partecipazione al presente giudizio della controparte, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, determina in 600,00 Euro le spese relative al giudizio di primo grado; compensa le spese del presente procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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