Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 728 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 20.1.2010 il giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di restituzione nel termine per interporre appello avverso la sentenza emessa in data 16.4.2007, dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, in sede predibattimentale nell’ambito di giudizio contumaciale a carico di B.A. e B.F., sul presupposto che la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza era intervenuta regolarmente a B.F. in data 29.6.2007, a mani della moglie M.M. ed a B.A. in pari data, a mani della nuora, familiare convivente, con il che veniva ritenuta la piena conoscenza dell’atto con conseguente inesistenza dei presupposti per la richiesta restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ancorchè l’interesse ad impugnare sia sorto nei prevenuti in epoca successiva, per le ragioni che saranno di seguito evidenziate.

2. Avverso detta ordinanza ricorreva in Cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione di legge processuale, in quanto il giudice per disattendere la richiesta avrebbe dovuto accertare la effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine utile ad impugnare, con il che non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la mancata allegazione da parte degli imputati di circostanze dimostrative della mancata conoscenza della sentenza emessa a loro carico, ma avrebbe dovuto effettuare una verifica in termini di certezza, in ordine alla effettiva conoscenza della pronuncia in oggetto e sul punto fornire adeguata e congrua motivazione .

Con particolare riguardo alla posizione di B.F., la difesa produceva atto da cui si inferisce la sottoposizione del menzionato ad amministrazione di sostegno a far data dal 7.7.2006, circostanza che proverebbe come lo stesso, alla data della notificazione, fosse incapace di comprendere la portata dell’atto e privo, al momento della notificazione, dell’amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda B.A. veniva rilevato che la notificazione fu effettuata a mani della nuora convivente, senza che sia stata condotta alcuna verifica sull’asserita indicazione di convivenza, avendosi riguardo a soggetto affine e non legato da vincoli di parentela, il che renderebbe verosimile la mancata conoscenza dell’atto.

2.2 motivazione erronea laddove viene sostenuto che l’interesse ad impugnare sarebbe sopravvenuto; la difesa conviene che i due suindicati ebbero consapevolezza della sentenza solo quando pervenne loro ingiunzione dal Ministero dello Sviluppo economico e tale momento è stato considerato con effetti di cessazione della causa impeditiva della conoscenza della sentenza 16.4.2007; ma aggiunge che l’interesse ad impugnare una sentenza di prescrizione, sussiste sempre in capo all’imputato che ritenga siano prevalenti formule assolutorie ex art. 129 c.p.p., ragion per cui, il giudice avrebbe illogicamente confuso l’interesse ad impugnare sempre esistito, con la sopravvenuta conoscenza dell’atto da impugnare. Viene quindi chiesto l’annullamento del provvedimento.

3. Il PG ha chiesto di rigettare il ricorso, sul presupposto che il Tribunale ha ritenuto rituali le notificazioni e quindi insussistenti i presupposti di cui all’art. 175 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il giudice dell’esecuzione investito ex art. 670 c.p.p., u.c., ha correttamente valutato le risultanze della procedura di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza ai due ricorrenti, all’epoca imputati, giungendo altrettanto correttamente, alla conclusione che l’estratto fu notificato presso i medesimi, nelle mani di persone conviventi, quali la moglie per B.F. e la nuora per B.A., nella data del (OMISSIS). A fronte di questa realtà non poteva e non può essere dichiarata la non esecutività della sentenza. Detto ciò, il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali una notificazione, validamente eseguita alla stregua del vigente sistema codificato, debba ritenersi dimostrativa delle effettiva conoscenza da parte dell’interessato, potendosi respingere l’istanza di restituzione nel termine, solo se l’istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. In questo passaggio motivazionale si legge nell’ordinanza impugnata che mancano "allegazioni di circostanze concrete sulla base delle quali si possa ritenere che entrambi gli imputati non ebbero conoscenza della sentenza emessa a loro carico".

Ma così opinando si è di fatto invertito l’onere della prova, facendo incombere sull’istante la prova negativa, laddove è il giudice che deve ricercare, sulla base degli atti, la prova positiva della effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.

E’ principio pacifico quello secondo cui sull’accertamento della non "effettiva conoscenza" e sugli altri presupposti "volontari" richiesti dalla norma per ottenere la remissione, è l’autorità giudiziaria richiesta che deve compiere ogni necessaria verifica. La norma ha introdotto una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale prova del contrario e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (così Cass. Sez. 1, 17.2.2010, De Leo, Cass. 4, 14 maggio 2008, Moscardini, RV 240311;

Cass. 5, 16 dicembre 2008, Holczer, RV 242430).

Procurare detta prova, dunque, non spetta al richiedente, ma all’autorità giudiziaria competente a decidere sulla domanda.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente al diniego della restituzione del termine, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *