T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 183 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 marzo 2003, depositato nei termini, il Generale Giovanni Di Lucia ha chiesto l’annullamento:

1) del d.d. in data 17 aprile 2002 di approvazione della graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 15 posti nel ruolo della ex carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, indetto con d.d. 16 dicembre 1999;

2) delle operazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice e, in particolare, dei criteri di base per la valutazione dei singoli candidati, della valutazione dei titoli, dei punteggi assegnati, della graduatoria di merito;

3) in particolare del punteggio in concreto assegnato al ricorrente (33,769) e del conseguente posto in graduatoria (24°);

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Il ricorrente conclude chiedendo la condanna al riconoscimento del danno subito per la mancata o ritardata assunzione ed omessa costituzione della posizione contributiva.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dell’art.3, comma 6 e 7 del D.P.R. 14/08/1971 n. 1302; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

Si lamenta il fatto che al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per il doppio incarico in quanto, dipendendo dalla medesima autorità, e non da due autorità diverse, è stato redatto un solo rapporto informativo, e non già due rapporti informativi.

2) Violazione dell’art. 2, comma 3, del D. L.vo 28/11/1997 n. 464; violazione degli artt. 167 e seg. R.D. 31/8/1933 n. 1592; eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di valore legale del diploma di laurea.

Si contesta l’attribuzione al ricorrente, in possesso della laurea in Scienze strategiche, di punti 0,50 anziché punti 2,00, atteso il valore legale della suddetta laurea che, pertanto, andava valutata al pari delle altre lauree.

3) Violazione dell’art. 4 legge n. 64/92; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Si contesta l’attribuzione al ricorrente di punti 1, 790 per l’incarico di Coordinatore del Comando Leva, Reclutamento e Mobilitazione della Regione Militare Centrale in quanto sarebbe sperequata in difetto rispetto alla valutazione superiore attribuita ai due titoli di Capo Ufficio Leva e Presidente del Consiglio di Leva, posseduti dai candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, visto che i secondi sono istituzionalmente sottoposti al primo.

4) Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.

Si contesta l’attribuzione dei singoli punteggi per i corsi frequentati dai candidati.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ai soggetti controinteressati, sollevata dalla difesa erariale, atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

In ordine alla prima censura dedotta, con la quale si lamenta la mancata attribuzione del punteggio previsto per il doppio incarico, la stessa non merita adesione.

Va, infatti, precisato che l’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 1431 del 1965 prevede che per gli ufficiali che abbiano espletato contemporaneamente un doppio incarico alle dipendenze di due diverse autorità superiori, debba essere redatto un documento caratteristico per ciascun incarico. Peraltro la stessa norma prevede che in questo caso, la forza armata cui l’ufficiale appartiene stabilisce per quali dei servizi svolti debba essere compilata la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della medesima. La Commissione esaminatrice ha fatto corretta applicazione della suddetta disposizione prevedendo separatamente la categoria degli incarichi svolti, individuandone varie tipologie ed attribuendo a ciascuna il relativo punteggio moltiplicato sempre per la durata dell’incarico svolto. Va, inoltre, aggiunto, in punto di fatto, che la Commissione non ha proceduto ad alcuna doppia valutazione dei periodi di servizio che sono stati, per tutti i concorrenti, elencati senza soluzione di continuità, con l’indicazione a fianco del punteggio connesso alla qualifica ottenuta secondo i criteri predeterminati dalla Commissione stessa.

Anche la seconda censura dedotta, con la quale si contesta la mancata attribuzione di 2,00 punti anziché di 0,50 alla "laurea in scienze strategiche" vantata dal ricorrente, non può essere condivisa.

Va, infatti, premesso che l’art. 2, terzo comma, del D. L.vo n. 464 del 1997 prevede che, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con i Ministri della Difesa e delle Finanze, saranno definiti, ai sensi della legge n. 127/1997, i criteri generali per la definizione, da parte dell’Università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 341/1990 (recante il Nuovo ordinamento didattico universitario) adeguati alla formazione degli Ufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza. La stessa norma prevede inoltre che il valore del titolo di studio conseguito a seguito di tali corsi sarà il risultato di apposite convenzioni da stipularsi tra le Università e le accademie militari ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi. Pertanto va osservato che la disciplina invocata dal ricorrente che consentirebbe l’attribuzione di punti 2,00 per la laurea posseduta dallo stesso concerne il valore legale futuro dei titoli di studio di scienza militare e non riguarda, quindi, il valore legale dei titoli già rilasciati ed oggetto di valutazione al momento del concorso, come quello in possesso del ricorrente.

Anche la terza censura dedotta, relativa all’attribuzione di punteggi differenziati per l’incarico di coordinatore presso il Comando Leva, Reclutamento e Mobilitazione rispetto alla maggiore valutazione operata nei confronti del Capo Ufficio Leva o del Presidente del Consiglio di Leva, non merita adesione.

Premesso che la Commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, va osservato che l’Ufficiale coordinatore non è gerarchicamente sovraordinato rispetto agli organi di leva, reclutamento e mobilitazione che dipendono esclusivamente dal Comandante della L.R.M.; va, inoltre, precisato che il Capo Ufficio Leva ed il Presidente del Consiglio di Leva assumono un rilievo preminente nel campo della Leva rispetto alla figura del Coordinatore, per cui correttamente la Commissione ha valutato i suddetti incarichi con punteggio superiore rispetto a quest’ultimo, anche in considerazione del tipo di incarico (Commissario di Leva) per cui era stato bandito il concorso.

Per quanto concerne l’ultima censura dedotta, con la quale si contesta l’attribuzione dei singoli punteggi per i corsi frequentati dai candidati, la stessa non appare fondata.

A tale riguardo va ribadito che le Commissioni giudicatrici di un pubblico concorso godono di una ampia potestà discrezionale nel determinare i criteri di valutazione dei candidati ed i relativi punteggi, nei cui confronti il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l’eventuale esistenza di manifesta illogicità o di profili di irragionevolezza che nella fattispecie non si rinvengono.

A mero titolo esemplificativo va osservato che non appare irrazionale l’attribuzione di punti 3,00 ai frequentatori del Corso di Stato Maggiore e del Corso Superiore di Stato Maggiore rispetto all’attribuzione di punti 1,50 per coloro che abbiano frequentato il solo Corso di Stato Maggiore, tenuto conto della particolare valenza del primo nel percorso formativo degli Ufficiali delle Forze Armate.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite attesa la complessità della questione dedotta in giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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