Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3026 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1998 il sig. D. G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone I.V. chiedendo – sul presupposto di essere proprietario di un fondo con annesso fabbricato per civile abitazione (sito in contrada (OMISSIS)), confinante col fondo di proprietà del suddetto convenuto, sul quale insisteva un fabbricato a due elevazioni che, tuttavia, era diverso, per superficie e geometria rispetto a quello riportato sulla mappa catastale – di determinare l’esatto confine tra i due fondi, con conseguente ordine di arretramento degli immobili di proprietà ludica, risultati edificati sul suo fondo, e di restituzione della fascia di terreno usurpata. L’attore instava, inoltre, per la condanna dello stesso ludica alla demolizione del nuovo fabbricato edificato a valle;

all’arretramento alla distanza imposta dal regolamento locale o, in difetto, dal codice civile, di tubi idrici e/o fognanti e delle canne fumarie; allo smantellamento di ogni manufatto idoneo a creare stillicidio a carico del suo fondo; alla chiusura delle vedute e dei prospetti sul suo immobile posti a distanza inferiore a quella imposta dal regolamento locale o, in mancanza, dal codice civile; a rendere le luci che si aprivano sul suo fondo conformi alle prescrizioni dell’art. 901 c.c.; allo smantellamento di ogni altro manufatto idoneo a creare illegittime servitù sempre a carico del suo fondo.

Radicatosi il contraddicono, si costituiva in giudizio il convenuto I.V., il quale, oltre ad insistere per il rigetto della domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento del diritto di proprietà sui 35 mq di terreno e degli altri diritti reali di godimento per intervenuta usucapione.

All’esito dell’istruttoria (documentale e tecnica), dopo che alla prima udienza di trattazione l’attore aveva disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 6 luglio 1978 prodotta dal convenuto, il Tribunale adito dichiarava inammissibile la formulata domanda riconvenzionale e accoglieva, invece, le domande principali avanzate dal D..

In virtù di appello ritualmente interposto dallo I.V., l’adita Corte di appello di Catania, nella resistenza del D. G., con sentenza n. 239 del 2006 (depositata il 14 marzo 2006), respingeva la proposta impugnazione, confermando la gravata decisione, e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado, con distrazione in favore del procuratore dell’appellato.

A sostegno dell’adottata sentenza la predetta Corte territoriale rilevava l’infondatezza dell’appello sul presupposto che, alla stregua dell’acquisito quadro probatorio, andasse escluso che l’appellante avesse diritto di mantenere le opere illegittime in forza della prodotta scrittura privata del 6 luglio 1978, così come doveva escludersi che tale diritto fosse sorto in capo allo stesso ludica in virtù dell’eccepita usucapione ordinaria, mancando in atti la prova della realizzazione delle opere abusive oltre i venti anni precedenti la data di proposizione della domanda giudiziale sulla scorta della quale era stata instaurata la controversia tra le parti.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo I.V., basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato D.G..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, articolando, in proposito, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nel giudizio in questione, vertendosi nell’ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40): "si chiede alla Corte di cassazione di volersi pronunciare sul termine iniziale di decorrenza dell’usucapione, ex art. 1158 c.c., statuendo se ai fini dell’acquisto per usucapione di una striscia di terreno posta al confine tra due fondi ed utilizzata, da chi intende avvalersi dell’usucapione, con il consenso di uno degli originali comproprietari, la decorrenza del termini inizi dal giorno in cui le opere di natura permanente siano venute ad esistenza, e se il detto termine può validamente essere contenuto in una scrittura privata nella quale le parti danno atto dell’avvenuta realizzazione delle opere ancor prima della redazione e sottoscrizione della stessa".

Il riportato quesito è riferito al motivo con il quale il ricorrente ha prospettato la supposta richiamata violazione sul presupposto che, nella specie, la Corte territoriale non aveva considerato che la prova del termine iniziale, ai fini del decorso del possesso utile "ad usucapionem", fosse individuabile sulla scorta della ricordata scrittura privata del 6 luglio 1978 (epoca in cui erano già visibili i segni delle opere permanenti realizzate sulla striscia di confine con la proprietà D.) e del suo contenuto, oltre che da quello dell’atto di compravendita intervenuto in data 14 giugno 1991 tra D’.Gi. (classe (OMISSIS)) e D.G. (classe (OMISSIS)), in virtù del quale il bene alienato era stato trasferito "con ogni relativo diritto, accessorio, accessione, servitù e pertinenza, tutto incluso e senza nulla eccettuare o riservare". 2. Il motivo proposto è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Rileva il collegio che, sul piano generale, non è discutibile che la deroga alla disciplina delle distanze fra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, integra una servitù che può costituirsi mediante il possesso "ad usucapionem" per la durata prevista dalla legge esercitato anche mediante la realizzazione di opere visibili e permanenti, così come non si prospetta controvertibile che la decorrenza del termine utile ai fini dell’acquisto per usucapione può essere dato con ogni mezzo, ivi inclusa la rilevanza di una scrittura tra le parti confinanti che sia effettivamente alle stesse riferibile e che contenga elementi utili per la ricostruzione cronologica dei fatti in funzione dell’inequivoca determinazione della suddetta decorrenza.

Ciò posto, occorre, altresì, sottolineare che – per giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutte, Cass. 7 luglio 2000, n. 9106, e, da ultimo, Cass. 11 maggio 2010, n. 11410) – l’accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Orbene, nel caso in esame, sulla scorta dell’esauriente e corretta motivazione della Corte di appello di Catania (peraltro non specificamente censurata dal ricorrente sotto il profilo, appunto, riconducibile propriamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve ritenersi che sia rimasta esclusa la configurabilità della dedotta violazione di legge.

Infatti, alla stregua delle logiche ed adeguate argomentazioni complessive adottate dalla Corte territoriale, è emerso che, nella fattispecie, era mancata la prova che le opere di natura permanente edificate dallo I. fossero state realizzate prima del 30 giugno 1978, così come era stata verificata l’inopponibilità dell’indicata scrittura privata del 6 luglio 1978 nei confronti del D. G. (nato il (OMISSIS)), il quale aveva, infatti, dichiarato di non averla sottoscritta (disconoscendo, quindi, qualsiasi sottoscrizione che potesse essere a lui apparentemente ascrivibile). Quest’ultima circostanza, peraltro, risulta confermata dallo stesso ludica nel contenuto del ricorso proposto nella parte in cui attesta che la sottoscrizione della menzionata scrittura era da attribuire esclusivamente allo zio dell’attore originario D. G. ed ai genitori D.L. e P.G..

I giudici di appello hanno anche rilevato che, nell’atto pubblico del 14 giugno 1991 di acquisto della metà indivisa da podere dello zio paterno dell’attuale controricorrente, non si evinceva alcun riferimento ai pesi imposti con la cennata scrittura del 1978, a quella data non trascritta e, pertanto, non opponibile, neppure "pro quota", all’avente causa D.G. di L., aggiungendo, correttamente, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1059 c.c., l’atto di disposizione del fondo comune con la costituzione di diritti reali di servitù (che impone il consenso di tutti i partecipanti alla comunione) era inidoneo a produrre effetti e a determinare i correlati pregiudizi nei confronti dello stesso controricorrente, non avendo, appunto, partecipato all’atto stesso.

Oltre ad aver ravvisato congruamente l’irrilevanza e l’inopponibilità della scrittura privata del 6 luglio 1978 nei riguardi dell’attuale controricorrente, la Corte territoriale ha, sempre con motivazione pertinente e logicamente sviluppata, escluso che, in ogni caso, fosse maturato il termine ventennale necessario per l’acquisto mediante l’eccepita usucapione. Al riguardo, la stessa Corte ha adeguatamente riscontrato – con valutazione di merito incensurabile in questa sede – che non era emerso alcun elemento inequivoco dal quale poter evincere, con certezza, il compimento dell’assunto possesso ventennale a favore del ricorrente, sia considerando le ininfluenti emergenze della c.t.u. (dalla quale, infatti, era scaturita l’impossibilità oggettiva di stabilire con esattezza e senza il minimo dubbio la data di realizzazione del fabbricato sulla striscia di terreno controversa ad opera dello ludica) sia valutando il contenuto della stessa scrittura privata del 6 luglio 1978, nella quale – al di là alla constatata circostanza (peraltro assorbente) della sua inopponibilità all’attuale controricorrente – le parti ad essa intervenute avevano attestato che il possesso materiale e giuridico dei beni e dei diritti concessi dai sigg. D. e P. era stato trasferito lo stesso giorno del 6 luglio 1978 al sig. I.. Pertanto, pur volendo valorizzare tale emergenza documentale, si doveva considerare che l’atto di citazione in primo grado proposto dal D.G. (nato il (OMISSIS)) era stato notificato il 30 giugno 1998 e, quindi, avendo pacificamente idoneità interruttiva del possesso "ad usucapionem" (ai sensi del combinato disposto dell’art. 1165 c.c. e art. 2943 c.c., comma 1), derivava che il termine ventennale per l’acquisto a titolo di usucapione del vantato diritto da parte dello ludica non era integralmente maturato, con la conseguenza della carenza di questo indispensabile requisito temporale.

Pertanto, sulla scorta dei complessivi elementi probatori acquisiti, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e logica oltre che giuridicamente ineccepibile, ha escluso che potesse ritenersi la fondatezza dell’eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dallo I..

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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