Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 726 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 2.12.2009, la Corte d’appello di Messina respingeva l’impugnazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina, con cui era stata applicata a N.F., la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni due e mesi sei di reclusione, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di Euro 500. La Corte d’Appello riteneva fondato il giudizio espresso in termini di pericolosità sul prevenuto, alla luce dei suoi precedenti penali, – che coprono un arco fino al (OMISSIS), alla luce di due condanne riportate nel 2006 per danneggiamento e, soprattutto, di una successiva condanna quale associato in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, che provava il suo stabile inserimento in strutture organizzate finalizzate al delitto, senza contare le provate frequentazioni con soggetti coinvolti in fatti criminali. Quadro questo che consentiva di ritenere che, anche dopo la cessazione di una precedente analoga misura (applicata nel 1998 e con durata di tre anni), il soggetto non aveva reciso i legami con ambienti ad alto tasso criminogeno.

2. Avverso detto provvedimento, la difesa ha interposto ricorso per Cassazione per dedurre:

2.1. inosservanza o erronea applicazione di legge, nonchè vizio di motivazione, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura, laddove non sarebbero apprezzabili concreti e soprattutto attuali elementi dimostrativi della pericolosità sociale del prevenuto. Viene aggiunto che il semplice dato dei precedenti penali non costituisce patente di pericolosità ai fini della misura di prevenzione, che il N. fu sottoposto ad una precedente misura di prevenzione fino al marzo 2002 e che dopo aver espiato le pene a lui inflitte, ha svolto regolare attività lavorativa, cercando di condurre uno stile di vita lineare. Lamenta poi la difesa che sia troppo generico il riferimento alle frequentazioni pericolose.

2.2. mancanza di motivazione sulla congruità della misura applicata, non essendo stata data ragione della entità della misura applicata, essendo stata utilizzata a risposta una mera formula di stile sull’adeguatezza della misura applicata alla caratura del personaggio.

3. Il Pg ha chiesto di rigettare il ricorso, sul presupposto che la Corte d’Appello ha offerto adeguata motivazione sia in termini di pericolosità sociale del soggetto (desunta soprattutto dalla accertata partecipazione come associato ad un sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 fino al (OMISSIS), poi per le condanne per i fatti del (OMISSIS)), sia in termini di adeguatezza della misura, atteso il comprovato successivo inserimento del soggetto in un tessuto criminale avente ad oggetto il traffico di stupefacenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il decreto gravato va immune dalle censure di violazione di legge che sono state mosse.

La condizione richiesta per l’applicabilità di una misura di prevenzione è l’esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma. Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale è funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto va apprezzata in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost, sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419).

Nel caso di specie è stata data ampia ragione dei profili di attuale pericolosità sociale che caratterizzano il ricorrente, essendo stato evidenziato che dopo un periodo di anni tre di sottoposizione ad analoga misura (dal giugno 1998 al marzo 2002), lo stesso si è reso autore di condotte delittuose gravi, che si spingono fino al (OMISSIS), condotte comprovanti il suo attivo inserimento anche in gruppi organizzati, dediti al sistematico commercio delle sostanze stupefacenti (in tal senso depone la condanna riportata per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), gruppi nell’ambito dei quali egli funse da soggetto a disposizione per la diffusione dello stupefacente presso terzi. Il giudizio di attuale pericolosità del soggetto è, dunque, stato tratto da un insieme di dati certi, facenti riferimento a tempi ragionevolmente recenti e risulta quindi ancorato a requisiti ampiamente giustificativi anche della determinazione del periodo di durata della misura stessa, non essendosi sottratti i giudici del merito alla valutazione delle esperienze lavorative documentate dal ricorrente, ritenute però sporadiche e quindi insufficienti a bilanciare in senso contrario il giudizio di pericolosità che è stato espresso.

La commisurazione della durata della misura appare confacente al profilo di pericolosità apprezzato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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