Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3001 Sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 14 febbraio 2006, il Giudice di pace di Bologna rigettava l’opposizione proposta dalla Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s. avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di Bologna per violazione del divieto di circolazione in vigore nella zona a traffico limitato, accertato il (OMISSIS).

Il Giudice di pace rilevava che il 24 dicembre 2004 era stato notificato alla opponente il provvedimento emesso dal Prefetto di Bologna in data 12 novembre 2004, con il quale era stata dichiarata la irricevibilità del ricorso amministrativo proposto da detta società avverso l’indicato verbale di accertamento perchè pervenuto al Prefetto il 16 giugno 2004 e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 203 C.d.S..

Nel merito, il Giudice di pace riteneva che le argomentazioni svolte dalla opponente non vanificassero la legittimità dell’impugnato verbale, evidenziando che il ricorso era stato presentato oltre i termini previsti. Respingeva pertanto il ricorso e convalidava il verbale opposto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Centro Soccorso Stradale di M D & C. s.a.s. sulla base di due motivi;

l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Essendosi ritenute sussistenti e condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la causa veniva fissata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2010.

Con ordinanza n. 10420 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso nonostante la tempestiva istanza ex art. 369 cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 novembre 2010

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione dei principi in materia di termini legali per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti del processo.

Rilevato che il verbale le era stato notificato il 2 gennaio 2004, la ricorrente osserva che il ricorso al Prefetto era stato spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 2 marzo 2004 e quindi entro il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 203 C.d.S..

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di inesistenza, apparenza e perplessità della motivazione, osservando che non è desumibile dal testo della sentenza impugnata quale sia stata la ratio decidendi, essendosi il Giudice di pace limitato ad affermare che le doglianze della ricorrente non inficiano la legittimità della contestazione impugnata e l’operato ineccepibile della Polizia Municipale, senza enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i quattro motivi di opposizione proposti.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato.

La ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il Prefetto abbia errato nel rigettare il ricorso amministrativo perchè tardivo. In effetti una simile censura potrebbe anche essere fondata; tuttavia essa non tiene conto del fatto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non rappresenta un giudizio sulla legittimità o meno del provvedimento prefettizio che ha rigettato il ricorso amministrativo e ha ingiunto il pagamento della sanzione ovvero si è limitato, come nella specie, a dichiarare la irricevibilità del ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 1786 del 2010, hanno affermato che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

Nel caso di specie, peraltro, nel mentre nel ricorso al prefetto erano sviluppati i motivi che, secondo l’opponente, avrebbero reso illegittima la contestazione, nel ricorso in opposizione proposto al giudice di pace la società opponente si è limitata esclusivamente a dedurre le ragioni di erroneità del provvedimento prefettizio quanto alla ritenuta tardività del ricorso amministrativo, e non ha riportato le ragioni di opposizione sostanziale all’accertamento della violazione.

In tale contesto, dunque, il giudice di pace null’altro avrebbe potuto fare che rigettare il ricorso, in quanto rivolto avverso un atto (archiviazione del ricorso amministrativo) che non è impugnabile in quanto tale, ma unicamente nella prospettiva di ottenere dal giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa un accertamento sulla pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.

In una fattispecie per alcuni aspetti analoga alla presente, questa Corte ha infatti affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di contestazione dell’infrazione l’interessato abbia proposto sia ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (come gli è consentito, non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter adire l’autorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato l’improcedibilità del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale – che si pone in termini di alternatività con il ricorso amministrativo -, è inammissibile l’opposizione, ai sensi del citato L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso il detto decreto prefettizio di improcedibilità, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo (Cass., n. 5466 del 2004).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che, se è vero che il provvedimento dichiarativo dell’intempestività del ricorso amministrativo non poteva non essere impugnato, in quanto la sua impugnazione era condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale altrimenti tardivo (ed, infatti, come risulta dalla sentenza, l’opponente ha impugnato il verbale), è altresì vero che, riconosciuto l’errore nel quale era incorsa l’autorità amministrativa, il Giudice di pace avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia esaminando i motivi per i quali il ricorrente riteneva insussistente la violazione e illegittima la sanzione ma, non essendo tali motivi stati svolti nell’atto d’opposizione, non poteva che respingere il ricorso; ciò che in effetti ha fatto evidenziando che il ricorrente "nulla eccepiva in merito alla violazione accertata".

Pertanto, integrata la motivazione nei sensi ora indicati, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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