T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 179 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso il Sig. L.F. ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe.

Il ricorrente, dipendente della U.S.L. RM/12, con la qualifica di Operatore Professionale di I Categoria – Collaboratore (VI livello) dall’8 agosto 1071, in qualità di Tecnico di Radiologia, fa presente di aver presentato domanda all’Amministrazione di appartenenza, al fine di ottenere l’inquadramento speciale nella posizione di Operatore Professionale di I Categoria – Coordinatore (VII livello).

Con nota prot. n. 755 del 15 febbraio 1993 l’Amministrazione Straordinaria della U.S.L. RM/12 ha respinto la suddetta domanda in quanto l’art. 117 lett. p) non sarebbe applicabile "a tecnici di radiologia provenienti dal comparto ospedaliero".

Avverso tale atto viene proposto il presente ricorso affidato alle seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 117 del D.P.R. n. 270 del 1987, del D.P.R. n. 384/1990, della legge n. 241/90, del D.M. 30/1/1987, del D.P.R. n. 761/1979 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento.

Si sostiene che la dizione generica "enti di provenienza" contenuta nel punto p) dell’art. 117 del D.P.R. n. 270/87 non può non riferirsi anche agli ex enti ospedalieri, perché se così non fosse si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale tecnico proveniente da altri comparti che, in possesso dei medesimi requisiti, ha titolo ad ottenere l’inquadramento speciale previsto dalla normativa transitoria.

2) Violazione dell’art. 117 del D.P.R. n. 270 del 1987, del D.P.R. n. 384/1990, della legge n. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento.

Si sostiene che al ricorrente spetta l’attribuzione del trattamento economico della qualifica di Operatore Professionale di I Categoria – Coordinatore (VII livello) a decorrere dal 12 luglio 1987, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Unità Sanitaria Locale RM/12, la cui difesa ha chiesto la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

La richiesta del ricorrente di essere inquadrato nella posizione funzionale di Operatore Professionale Coordinatore (VII livello) ai sensi dell’art. 117 lett. p) del D.P.R. n. 270 del 1987 è stata respinta dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente in quanto tale norma non è applicabile ai tecnici di radiologia provenienti dal comparto ospedaliero.

L’assunto dell’Amministrazione appare condivisibile.

Infatti la suddetta disposizione normativa, di chiara natura transitoria, prevede l’inquadramento nel livello superiore per una serie di figure professionali in possesso di particolari requisiti ed in servizio presso gli enti di provenienza (parastato), escludendo pertanto i dipendenti del comparto ospedaliero. Peraltro va osservato che l’art. 117 del sopracitato D.P.R. n. 270/87, nell’ambito di ciascuno dei comparti confluiti nel Servizio Sanitario Nazionale, ha inteso regolare soltanto quei casi nei quali i criteri di inquadramento dovevano formare oggetto di ridefinizione essendo stati oggetto di contestazione, che, peraltro, non riguardava la figura dei tecnici di provenienza ospedaliera.

Acclarato, pertanto, la non applicabilità al caso in esame della normativa soprarichiamata, va respinta anche la ulteriore richiesta del ricorrente intesa ad ottenere la declaratoria del suo diritto al superiore inquadramento con la conseguente attribuzione del relativo trattamento economico a decorrere dal 12 luglio 1987.

Il ricorso va conclusivamente respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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