Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 722 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 30 novembre 2009, depositata in cancelleria il 30 novembre 2009, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne ivi indicate.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione G.L. chiedendone l’annullamento per mancanza di motivazione e violazione di legge. Non solo il giudice non aveva valutato i fatti oggetto delle sentenze allegate (in particolare le condanne risalenti al (OMISSIS) relative a reati temporalmente contigui e commessi nell’ambito del medesimo territorio) parandosi dietro vuote considerazioni di stile, ma aveva altresì trascurato la rilevata ragione di tossico-dipendenza come causa della commissione dei fatti.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" – l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, rv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 1587, rv. 215937).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la ‘cognizionè del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1,5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1,30 gennaio 1995, n. 05518, Montagna, rv. 200212).

3.2. – Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non risulta viziata di legittimità così come contrariamente assunto dal ricorrente.

Ancorchè in modo scarno e succinto, ma tuttavia sufficiente, il giudice ha dimostrato infatti, nello sviluppo argomentativo espresso in ordinanza, di aver tenuto conto della dedotta condizione di tossicodipendenza del soggetto rilevando specificatamente che neppure sotto tale profilo poteva ravvisarsi la possibile sussistenza di un presupposto di unicità ideativa criminosa. Sono state quindi esaminate le sentenze nel loro specifico contenuto concreto e rilevante ai fini delibativi dell’istanza avendo dato prova del loro analitico scrutinio tant’è che la motivazione si profila immune da vizi logici e giuridici.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *