Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 718 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2009 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile, perchè intempestivo, il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza con la quale, il Magistrato di Sorveglianza leccese, il precedente 21 agosto, aveva concesso a M.S. giorni 270 di liberazione anticipata.

Osservavano a sostegno della decisione i giudicanti, che l’ordinanza impugnata risultava comunicata al procuratore reclamante sin dal 27.8.2009, mentre il reclamo, proposto ai sensi della L. n. 234 del 1975, art. 69 bis, comma 3, era stato depositato in cancelleria il 7 settembre successivo e, pertanto, oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dalla norma di riferimento.

2. Censura il procuratore ricorrente l’illustrata motivazione sotto il profilo della violazione di legge ed in particolare della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, comma 3 e art. 172 c.p.p., sul rilievo che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la scadenza del termine normativamente stabilito per la proposizione del reclamo, scadeva in giorno festivo, di guisa che esso andava prorogato a quello successivo non festivo, secondo regolamentazione, di ordine generale, dettata dal richiamato art. 172 c.p.p., comma 3. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni scritte per l’odierna camera di consiglio chiedendo, motivatamente, l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Ed invero, il reclamo disciplinato dall’art. 69-bis, comma 3 O.P. per impugnare l’ordinanza con la quale, a mente del precedente comma 1, il Magistrato di Sorveglianza provvede sulla istanza di concessione della liberazione anticipata, può essere proposto dal difensore, dall’interessato ovvero dal pubblico ministero nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del provvedimento. Le regole generali fissate dal codice di rito per il computo dei termini processuali sono fissate dall’art. 172 c.p.p., ai sensi del quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, il termine stabilito a giorni, allorchè, come nel caso in esame, venga a scadenza in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4.2 Transitando ora dai principi alla fattispecie concreta, l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza per cui è causa venne adottata il 21 agosto 2009, per essere comunicata al pubblico ministero il 27 successivo, dies a quo, questo appena indicato, dal quale computare del termine di giorni dieci stabilito come innanzi detto per la utile proposizione del previsto reclamo, computo che porta al 6 settembre 2009. Cadendo però tale giorno di domenica, giorno festivo, il dies ad quem, ai sensi della richiamata disciplina di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3, va prorogato a quello successivo non festivo, e, pertanto, al 7 settembre 2009, giorno questo nel quale il pubblico ministero ha depositato il reclamo, il quale risulta, di conseguenza, tempestivo e legittimamente proposto.

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame della vicenda processuale.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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