Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2990 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Livorno, T.L. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 6.11 – 20.12.03 "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area operativa e addetto al servizio recapito – smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 16.10.03 – 14.1.04".

Ritenendo illegittima l’apposizione del termine, detta dipendente chiedeva che venisse dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

2.- Accolta la domanda solo in punto di trasformazione del rapporto, entrambe le parti proponevano appello sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado, T. in via principale in punto di rigetto della domanda di risarcimento danni, Poste italiane in via incidentale in punto di dichaiarazione di nullità del termine. La Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 17.1.06 accoglieva l’impugnazione principale e quella incidentale.

Esaminando prioritariamente l’appello di Poste Italiane, la Corte di merito dapprima riteneva insufficiente l’estrinsecazione delle ragioni che avevano determinato l’apposizione del termine, e successivamente, passando all’appello di T., riformava la sentenza in punto di risarcimento danni, condannando il datore a corrispondere alla dipendente le retribuzioni dalla data di costituzione in mora.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane. Si difende con controricorso T..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

I motivi dedotti da Poste Italiane possono essere così sintetizzati:

4.1.- con il primo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione.

Detto art. 1 per la correttezza dell’apposizione del termine per esigenze sostitutive presuppone solo (a) la forma scritta del contratto, (b) l’indicazione della causale sostitutiva, senza riferimento al nominativo del sostituito o alle ragioni dell’assenza, (c) la prova dell’esistenza nell’unità produttiva di assenze in numero maggiore o almeno pari alle unità assunte per fare fronte alle assenze nel periodo di riferimento. La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio, richiedendo la precisazione delle effettive mansioni scoperte nel periodo interessato ed i motivi della scopertura, nonchè la prova del nesso causale tra scopertura ed impiego della lavoratrice a tempo determinato, così ritenendo insufficiente la formulazione della ragione giustificatrice dell’assunzione e inidonei i mezzi di prova offerti da Poste Italiane.

4.2.- con il secondo motivo è dedotta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, contestandosi la sentenza impugnata in punto di indicazione delle conseguenze derivanti dalla pretesa nullità del termine, sul piano dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di fissazione delle modalità di risarcimento del danno.

5.- Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che "è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo – quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 19, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

L’onere di "specificazione" nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato.

Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza (Cass. sentenze 26.1.10 nn. 1576 e 1577).

Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.

6.- Elementi che contrastino questa impostazione non possono trarsi dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea formatasi a proposito della direttiva 1999/70 menzionata dalla difesa della controricorrente in sede di discussione orale.

Nel contesto di una causa in cui un dipendente di Poste Italiane reclamava la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione per ragioni di carattere sostitutivo, il giudice di merito competente ha investito la Corte di Giustizia UE, proponendo il quesito: se, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70, il legislatore italiano potesse abrogare la L. n. 230, art. 1, comma 2, lett. b) a mente del quale l’apposizione del termine era consentita "per sostituire lavoratori assenti e per i quali" sussistesse "il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine "fosse "indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione", atteso che la clausola n. 8 dell’accordo – quadro recepito dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 prevede che l’applicazione dell’accordo stesso non costituisce valido motivo per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori (c.d. clausola di non regresso).

La Corte UE (sentenza 24.6.10, in causa 98/09, Sorge, che riprende la sentenza 23.4.09, in cause riunite da 378 a 380/07, Angelidaki – Kiziaki) ha ritenuto che detta clausola non osta alla normativa nazionale italiana che ha eliminato l’obbligo del datore di lavoro di indicare il nome dei lavoratori assenti ed i motivi della loro sostituzione, limitandosi a prevedere l’obbligo della forma scritta e la specificazione delle ragioni del ricorso all’assunzione a tempo determinato, "purchè dette nuove condizioni siano compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela oppure riguardino unicamente una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza che spetta al giudice di rinvio verificare". La stessa Corte di legittimità europea con le richiamate sentenze ha, inoltre, precisato che il divieto formulato dalla clausola n. 8 deve riguardare il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato, di modo che solo una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale può entrare nell’ambito applicativo della clausola in questione.

Questa decisione (come quella che l’ha preceduta), se da un lato legittima una lettura del D.Lgs. n. 368, art. 1 autonoma dalla precedente disciplina – ferma restando la verifica sopra richiamata, che non è oggetto della presenta controversia -, d’altro canto affronta una questione giuridica non toccata dalla sentenza della Corte di Firenze oggi impugnata, la quale impronta il suo ragionamento interamente sull’insufficiente adempimento all’onere facente carico al datore di specificare "le ragioni" dell’apposizione del termine ai sensi del comma 2 della norma in questione, senza affrontare il punto della necessità o meno di indicare il lavoratore (o i lavoratori sostituiti).

In ogni caso giova ricordare che, sulla base dei presupposti sopra indicati (v. n. 5), la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. Tale interpretazione, in ragione della sua portata generale, non è stato ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 8.7.09 n. 214, la quale – nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e art. 11 – pure afferma che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 richiede che l’assunzione a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo richiede l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione (v. le citate sentenze nn. 1576 e 1577 del 2010).

7.- In conclusione, l’apposizione del termine per "ragioni sostitutive" è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa l’effettività del presupposto di legittimità prospettato.

Nel caso di specie il giudice di merito ha opportunamente richiamato la necessità che fin dalla lettera di assunzione a tempo determinato ("l’atto scritto") esista una sufficiente descrizione della fattispecie che raccomanda la stipula del contratto di lavoro, ma allo stesso tempo non ha tenuto conto di quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone ed alla cui luce vanno considerati i parametri dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa, delle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e (ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta) del diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.

Il motivo in questi limiti è, pertanto, fondato.

8.- Assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale – eventualmente prendendo in considerazione i mezzi probatori offerti – procederà a nuovo esame della causa facendo applicazione del seguente principio: nel caso di assunzione di lavoratore a tempo determinato per "ragioni sostitutive" ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 l’apposizione del termine al contratto di lavoro è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa l’effettività del presupposto di legittimità prospettato.

Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo e assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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