Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2983 Categoria, qualifica, mansioni; Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6.10. 2003, il dott. D.M.E. – dopo aver descritto le tappe della sua carriera – esponeva che con lettera dell’1.7.1997 l’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale – ISVEIMER – S.p.A. aveva provveduto al suo licenziamento. Lamentando violazioni della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, il ricorrente chiedeva che venisse accertato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, l’inefficacia, e comunque, l’invalidità del recesso intimatogli l’1 luglio 1997 e che venisse ordinato alla convenuta S.p.A. Isveimer in liquidazione la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni intercorrenti tra la data del recesso e la sentenza, su di una base retribuiva mensile di L. 13.073.408 (Euro 6751,85) nonchè alla corresponsione dell’ordinaria retribuzione sino all’effettiva reintegrazione, oltre accessori.

Si costituiva ritualmente l’Isveimer S.p.A. in liquidazione che impugnava l’avverso ricorso, chiedendone il rigetto.

Con sentenza dell’11 giugno 2004, l’adito Tribunale di Napoli dichiarava l’inefficacia del licenziamento e ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dall’1.7.97 alla reintegra.

Avverso la predetta decisione l’Isveimer proponeva appello, al quale resisteva il D.M..

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 13.12.20005 – 17.10.2006, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l’inefficacia dell’intimato recesso, condannando l’Istituto appellante a risarcire il danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso sino all’1 dicembre 2000, oltre rivalutazione ed interessi ed oneri previdenziali ed assistenziali.

A sostegno della decisione osservava che, nonostante l’illegittimità del licenziamento L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 3, per violazione degli obblighi di comunicazione, non poteva ordinarsi la reintegra del lavoratore in considerazione della cessazione integrale dell’attività di liquidazione alla data del dicembre 2000 e del venir meno del substrato materiale della prestazione lavorativa, ma solo riconoscersi il risarcimento del danno in misura pari alle mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto maturate e non riscosse dalla data del recesso e fino alla data dell’1 dicembre 2000.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre D.M.E. con cinque motivi. Resiste l’ISVEIMER con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi e depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo articolato motivo di ricorso incidentale, le cui questioni hanno priorità logico-giuridica rispetto a quelle proposte con il ricorso principale, l’Isveimer denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, si osserva che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nel definire il campo di applicazione della normativa procedurale in tema di licenziamenti collettivi, espressamente prevede che essa trova applicazione per gli impiegati, gli operai e i quadri, con conseguente esclusione, dall’ambito di applicazione della normativa in oggetto, di quei lavoratori appartenenti alla categoria dirigenziale o, altrimenti detta, direttiva, nella quale pacificamente rientra quella dei funzionari.

La Corte di appello – lamenta l’Istituto – non avrebbe considerato che la mancata equiparazione della figura del funzionario a quella del dirigente, non consentirebbe altra alternativa che l’assimilazione della citata categoria a quella dei quadri o degli impiegati. Nè la Corte avrebbe considerato che la immediata conseguenza dell’impropria estensione della disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991 alla categoria dei funzionari sarebbe soltanto quella di veder create, nell’ambito del medesimo settore direttivo, diverse categorie di lavoratori assoggettate a differenti e contrapposti regimi di disciplina in caso di recesso: i dirigenti in senso stretto, per i quali non opererebbe alcun vincolo procedurale in ipotesi di licenziamento collettivo, ed i funzionari, per i quali, invece, sussisterebbe il vincolo del rispetto delle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991. Una tale disarticolazione di disciplina, all’interno della medesima categoria del personale direttivo, non potrebbe che tradursi in una forzatura del dato normativo, che peraltro non potrebbe sottrarsi ad una censura di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost..

In ogni caso – prosegue l’Istituto -, non può trascurarsi che la scelta di sottrarre tutto il personale direttivo, dirigenti in senso stretto e funzionari, dalla disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991, troverebbe definitiva conferma nella volontà del legislatore il quale, con il D.L. 1 ottobre 1996, n. 513, ha espressamente previsto, proprio nel settore creditizio, ma limitatamente alla vicenda della Sicilcassa, l’applicazione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991 anche ai funzionari. E’ pertanto evidente – si aggiunge – che "se si è reso necessario un apposito intervento legislativo – non passibile di interpretazione estensiva data la chiara natura derogatoria rispetto alla disciplina comune – per estendere per un caso ben definito e limitato l’ambito di applicazione della L. n. 223"; dove tale intervento non si è verifiato "non può sorgere alcun dubbio sulla non applicabilità in via ordinaria e generale della stessa normativa alla categoria dei funzionari".

A ciò – e sotto altro profilo – è da soggiungere – sempre secondo l’Istituto – l’assenza di motivazione della impugnata sentenza sul significato del Regolamento del Personale Isveimer che riconduce la figura del funzionario nell’ambito del personale direttivo.

Il motivo, valutato nella esposta articolazione, già proposto innanzi al Giudice d’appello, non merita accoglimento, avendo trovato adeguata negativa risposta in detta sede.

Ha correttamente osservato, in proposito, la Corte partenopea che la qualifica di funzionario rivestita dal dipendente non può valere per escludere l’applicabilità della normativa in materia di licenziamento collettivo estesa della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9 agli impiegati, operai e quadri.

Infatti, la collocazione, ad opera della contrattazione collettiva, dei dirigenti e dei funzionari nella categoria del personale direttivo, tra i dipendenti, cioè, investiti di compiti di maggiore responsabilità nell’ambito dell’impresa, non consente di per sè la completa equiparazione delle due categorie (cfr. Corte Cost. 18 luglio 1997/n. 258 in motivazione). Il contratto collettivo, cioè, nell’ambito di una classificazione unitaria, ha mantenuto una sostanziale distinzione tra i due diversi gradi nei quali tale responsabilità può estrinsecarsi. Nè può, al riguardo, omettersi di tenere presente che la specifica considerazione degli impiegati aventi compiti di particolare responsabilità è un dato da tempo presente nella contrattazione collettiva, la quale ha, per l’appunto,enucleato la categoria degli impiegati con funzioni direttive senza peraltro assimilarli ai dirigenti, del che la giurisprudenza ha preso ampiamente atto (v. per tutte, Cass. n. 2561/1979 e Cass. n. 13145/1991).

In quest’ordine di idee, con specifico riguardo al settore bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che la figura del funzionario delle aziende di credito costituisce una qualifica di origine meramente contrattuale,la quale sebbene ricompressa nell’ambito dei personale direttivo,di stinto da quello impiegatizio,si colloca in posizione inferiore a quella del dirigente (cfr. Cass. 28 aprile 1988 n. 3219, Cass. 20 agosto 1987 n. 6968, Cass. 1 marzo 1985 n. 1757), onde non è consentito all’interprete (come espressamente avvertito da Cass. n. 5120/1987) – tenuto conto delle relative implicazioni giuridiche – operare non necessarie analogie fra l’una e l’altra posizione di lavoro, assoggettando la prima al regime giuridico proprio della seconda; ed anzi,ove si tratti di individuare la disciplina applicabile a quei dipendenti che la contrattazione collettiva inquadri nell’ambito del personale con funzioni direttive (o espressioni similari) tuttavia differenziandoli dai dirigenti, e la legge non disponga altrimenti, il principio generale che si ricava dall’ordinamento è nel senso del ricorso alle disposizioni concernenti gli impiegati in generale, così come, con significativa emersione testuale del principio stesso, dispone la L. n. 190 del 1985, art. 2, comma 3 sul riconoscimento dei quadri intermedi.

E, sempre in analoga prospettiva, questa Corte ha ribadito che, in relazione ai dipendenti delle aziende di credito, con riguardo alle garanzie legali di stabilità del posto di lavoro, derivanti dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, la posizione dei funzionari non è assimilabile a quella dirigenti e non soggiace alle esclusioni o limitazioni per costoro stabilite, neanche in riferimento al periodo successivo di esercizio della facoltà di opzione – di cui alla L. 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6 – per la continuazione del rapporto di lavoro oltre i limiti dell’età pensionabile (Cass. n. 13145/1991).

A favore della tesi dell’Istituto, peraltro – come rettamente osservato dal Giudice a quo -, non milita la disciplina speciale dettata,per l’Amministrazione Straordinaria della Sicilcassa ed in particolare la norma del D.L. n. 513 del 1996, art. 9.

La disposizione, infatti, sancendo espressamente l’estensione della procedura ex lege n. 223 del 1991 anche al personale direttivo, utilizzando, cioè, la categoria individuata dal contratto collettivo, opera, ai limitati fini dell’amministrazione straordinaria della Sicilcassa, proprio quella equiparazione tra funzionari e dirigenti che diversamente non potrebbe essere affermata.

In altri termini, la disposizione non può essere letta nel senso di estendere ai funzionari una disciplina che ordinariamente non poteva essere loro applicata ma di unificare ai fini di tutela dei posti di lavoro entrambe le diverse categorie disciplinate da un unico contratto collettivo.

Nel quadro così delineato, la Corte ha evidentemente ritenuta assorbita ogni altra questione in argomento – compresa quella riguardante il Regolamento per il Personale Isveimer – senza ritenere necessario soffermarsi sul punto, tenuto anche conto – come espressamente affermato in motivazione – che significativa doveva considerarsi la circostanza che lo stesso Istituto avesse attivato "anche nei confronti dei funzionari la procedura ex lege n. 223 del 1991".

Pertanto, la natura contrattuale del funzionario, esposta in via generale nella motivazione della sentenza impugnata con i richiami giurisprudenziali, rende infondato il motivo, non indicando l’Istituto elementi atti a mettere convincentemente in discussione le dette conclusioni.

Portando ora l’attenzione sul ricorso principale, va osservato che, con il primo motivo, il D.M., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2278, 2452 e 2456 c.c., nel testo vigente al 1.12.2000, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con collegato difetto di motivazione, censura la pronuncia della Corte partenopea, laddove ha ritenuto di condividere la deduzione dell’Istituto, secondo cui non si sarebbe potuto ordinare "la reintegra del lavoratore in considerazione della cessazione integrale dell’attività di liquidazione alla data del dicembre 2000".

Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove l’impugnata sentenza ha escluso la possibilità di reintegra del ricorrente dopo il 1 dicembre 2000 sul presupposto che a tale data sarebbe cessata l’attività di liquidazione, e, ciò, nonostante fosse emerso dall’esame del verbale giudiziale del 30 settembre 2002 che in epoca di gran lunga successiva la predetta attività era ancora in vita e che l’impresa, lungi dall’essere cancellata dal relativo registro, era assolutamente operante a mezzo del suo liquidatore.

Con il terzo motivo il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che l’impugnata sentenza, abbia collocato l’azzeramento dell’organico, e la cessazione definitiva dell’attività, al 1 dicembre 2000, concludendo che a quella data non era in essere alcun rapporto di lavoro, definendo virtuali quelli provati dal ricorrente ed attestati sia dalle sentenze della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli n. 1521 del 7 – 28 novembre 2001 (che aveva disposto la reintegra del dirigente G.M.), e n. 2352 del 23 maggio 25 settembre 2002 (che aveva confermato la reintegrazione del dirigente R.C.), sia dal verbale di conciliazione giudiziale n. 14/02 del 30 settembre 2002.

I tre motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi tra loro, meritano accoglimento.

Occorre in primo luogo rilevare che la delibera di messa in liquidazione di una società regolarmente costituita non determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua attività imprenditoriale, giacchè tale cessazione si verifica solo al momento dell’effettiva estinzione di ogni rapporto, attivo o passivo facente capo alla società (cfr. Cass. n. 4214/1994).

L’attività di liquidazione è costituita, infatti, da due momenti:

la realizzazione dell’attivo ed il pagamento dei debiti; la ripartizione del residuo tra i soci. Nello svolgimento di tale attività i liquidatori incontrano il solo limite, di cui all’art. 2279 c.c., del divieto di nuove operazioni che non siano funzionali alla finalità di liquidazione.

All’esito di tali operazioni i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, approvato il quale ed eseguita la ripartizione del residuo tra i soci devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nell’apposito Bollettino (BUSARL).

Nella specie, prescindendo dalla espressione adottata dal Giudice d’appello ("cessazione integrale dell’attività di liquidazione alla data del dicembre 2000"), deve ritenersi pacifico che, all’epoca dei fatti di causa, l’attività di liquidazione era ancora in corso, come lo è tuttora, secondo quanto riconosciuto dalla stessa difesa dell’Istituto.

La questione centrale della controversia concerne, pertanto, l’individuazione del momento della cessazione definitiva dell’attività e dell’azzeramento effettivo dell’organico, collocato dal Giudice a quo alla data dell’1 dicembre 2000 sulla base di un duplice ordine di considerazioni: l’attestazione risultante dalla relazione dei liquidatori al bilancio; la mancata contestazione del lavoratore, che si sarebbe limitato ad opporre il contenuto di decisioni giudiziarie che avevano disposto la reintegra di dipendenti in epoca successiva alla data in questione nonchè di un atto transattivo che faceva slittare la risoluzione del rapporto di altro dipendente posteriormente alla pretesa cessazione.

Tali richiami – ad avviso del Giudice d’appello – non sarebbero significativi nè idonei di per sè a smentire il dato risultante dalla documentazione, in quanto si tratterebbe di provvedimenti giudiziali che non presuppongono il riconoscimento della prosecuzione della attività di impresa ma che – così come la attività negoziale estrinsecata nella allegata transazione – dispongono soltanto in merito alla durata virtuale dei rapporti di lavoro.

Sennonchè – come rilevato dal D.M. nel proposto ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – non è esatto che l’attuale ricorrente non avesse contestato i documenti prodotti dalla società, in quanto alla lett. c), pagg. 9 e 10 della memoria di costituzione depositata nel precedente grado di giudizio, l’allora appellato aveva affermato quanto di seguito si riporta:

"c) Non corrisponde al vero, e non risulta comunque provato, quanto ex adverso affermato secondo cui alla data del 7.12.2000 l’appellante non avesse più dipendenti. Non è vero in quanto questa Corte di Appello con sentenza n. 1521/01 del 7.11/28.11.2001, che si esibisce e produce, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al dirigente G.M. ordinandone la reintegrazione e con sentenza n. 2352/02 del 23.05/25.09.2002, che si esibisce e produce, ha confermato la sentenza di 1^ grado con la quale era stata disposta la reintegrazione del dirigente di 1^ grado avv.to R. C. nei cui confronti era stato intimato nuovo ed autonomo recesso in data 6.12.2000, recesso revocato con verbale di conciliazione 14/02 sottoscritto innanzi al Tribunale di Napoli in composizione Collegiale il 30.09.2002 che si esibisce e produce.

L’affermazione è, in ogni caso non provata, in quanto i documenti esibiti (bilancio 2003 e comunicazione all’Inail) non sono in grado di comprovare la cessazione di qualsivoglia attività correlata allo stato di liquidazione, dovendosi altresì sottolineare come debba ritenersi non causale la mancata produzione dei bilanci relativi agli esercizi 2001 e 2002 e come la comunicazione all’INAIL di per sè non escluda la riapertura della posizione previdenziale, fatto sì è certamente verificato per effetto, quanto meno, delle sentenze di questa Corte sopra richiamate con cui è stata dichiarata la reintegrazione di dipendenti licenziati". Osserva il Collegio che la documentazione depositata dall’Isveimer (bilancio 2003 e non quelli del 2001 e 2002, e comunicazioni Inail del 7 dicembre 2000), non esclude la riapertura di posizioni previdenziali dopo il 1 dicembre 2000; nulla osta, infatti, che, se pur l’azzeramento sia effettivamente avvenuto a tale data, l’organico sia stato poi successivamente ricostituito, come dimostra la posizione del dipendente R.C..

Inoltre, l’affermazione contenuta nella parte motiva circa l’azzeramento effettivo dell’organico, collocato alla data del 1/12/2000, è contraddetta dal richiamato verbale di conciliazione – integralmente riportato in ricorso, e sulla cui produzione in giudizio non risultano contestazioni in sede di appello, tant’è che lo stesso Giudice di secondo grado, ha ritenuto di prenderlo in considerazione, ancorchè disattendendo il valore auspicato dalla difesa del D.M. -, con cui l’Isveimer revoca il licenziamento intimato all’avv. Riemma in data 6.12.2000, risolve il rapporto, con intimazione del periodo di preavviso pari a 12 mensilità, con decorrenza da 1.1.2002 anche se con esonero dall’espletamento della sua attività. Orbene, la circostanza che prima facie appare, e che contraddice l’assunto del Giudice d’Appello, è che le parti fanno riferimento ad un licenziamento avvenuto il 6 dicembre 2000, ovvero sei giorni dopo il 1 dicembre, il che lascia intendere che, a quella data, non si era realizzato l’azzeramento dell’organico. Ed anche a volere ritenere virtuale il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (epoca in cui l’Isveimer pone comunque in essere un secondo atto risolutivo) essendosi le parti date atto circa l’esonero dal prestare attività lavorativa, il medesimo era regolarmente costituito quantomeno fino al dicembre 2001, periodo rispetto al quale l’Azienda riconosce al dipendente ulteriori differenze retributive quale corrispettivo dell’attività prestata.

In conclusione, la sentenza appare criticabile in quanto non è esatto che la documentazione, cui ha fatto cenno la sentenza impugnata, non sia stata contestata; anzi la sentenza impugnata non ha considerato gli elementi che avrebbero potuto portare anche ad una diversa valutazione risultando non privi di rilevanza a dimostrare nel loro insieme una continuazione dell’attività imprenditoriale dopo il dicembre 2000, data in cui, secondo la ricostruzione del Giudice d’appello, era cessato il "substrato materiale della prestazione lavorativa". L’accoglimento degli esaminati motivi comporta l’assorbimento del quarto e del quinto con cui, – denunciando rispettivamente violazione degli artt. 1256, 1463, 1464 e 2495 c.c., L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, L. n. 604 del 1966, art. 3 e L. n. 3000 del 1970, art. 18 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, e degli artt. 36, 416, 418 e 437 c.p.c. – il ricorrente lamenta la esclusione della reintegra nel posto di lavoro e la limitazione del risarcimento del danno dalla data del recesso al 1 dicembre 2000; comporta, altresì, l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, concernente il mancato ordine ex art. 18 Stat. Lav. e conseguente erronea condanna al versamento dei contributi.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai primi tre motivi del ricorso principale con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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