Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2982 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Bari del 28.2.2005 era stato rigettato il ricorso proposto da I.U., inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimatogli dalla spa Birra Peroni il 21.12.2001, per esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Con sentenza della Corte di appello di Bari del 28 maggio 2007, veniva respinto il gravame dal predetto proposto avverso la pronunzia di primo grado.

Osservava la Corte territoriale in sintesi che, se pure nel reparto magazzino cui era addetto l’ I. in sede di accordo sindacale non erano stati evidenziati esuberi, di guisa che lo stesso non era destinato ad essere inserito nelle liste di mobilità, la richiesta dell’ I. – che non doveva rivestire forma scritta non trattandosi di dimissioni (art. 72 ccnl richiamato) – e l’esito della espletata prova per testi erano tali per cui doveva ritenersi accertato che il lavoratore avesse chiesto il suo coinvolgimento nella mobilità e che, peraltro, non era stato provato il dedotto condizionamento della istanza al rispetto della invocata "intesa di Roma", che tra l’altro non era stata da nessuno chiaramente individuata e meno che mai dal lavoratore, che non aveva fornito alcuna specificazione sul punto.

Rilevava, poi, che la circostanza che il predetto non aveva potuto usufruire della possibilità di conservare il posto di lavoro trasferendosi a Padova, essendone venuto a conoscenza il giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto avvalersene, non rivestiva rilievo alcuno, non potendo il termine de quo considerarsi perentorio. Peraltro, era stata anche offerta la possibilità per la moglie di ottenere ivi un posto di lavoro.

Propone ricorso per Cassazione notificato il 30.11.2007 l’ I., fondato su due motivi.

Resiste la società con controricorso ritualmente notificato. Alcuna memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. hanno prodotto le parti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’ I. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1352 c.c. e dell’art. 72 del CCNL 1.6.1999-31.5.2003, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione ad art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che la mobilità volontaria doveva essere equiparata alle dimissioni e che da ciò discendeva la violazione di legge dedotta dell’art. 2118 c.c. e dell’art. 72 ccnl di settore per difetto di forma scritta dell’espressione di volontà, forma richiesta ad substantiam.

Doveva ritenersi violato e falsamente o erroneamente applicato l’art. 2697 c.c., nonchè l’art. 116 c.p.c., atteso che la corte di legittimità aveva da sempre chiarito che, quando il datore deduceva la sussistenza di un contratto risolutorio e non di semplici dimissioni, era necessaria una prova rigorosa circa l’effettivo tenore e la portata della manifestazione di volontà del lavoratore.

Rileva al riguardo che le testimonianze acquisite non erano state correttamente valutate dai giudice del merito e pone, a conclusione dell’esposizione circa il denunziato vizio della decisione, quesito di diritto riferito a tutte le norme richiamate.

Osserva la Corte che in modo erroneo l’ I. ha affermato che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto equiparabili la mobilità volontaria alle dimissioni, atteso che la stessa sentenza della S.C. richiamata in ricorso, n. 5940/2004, enuncia più propriamente il principio alla cui stregua le dimissioni cd., "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze ed incentivi (in sostanza, risoluzioni consensuali), sono caratterizzate, analogamente alla "mobilità volontaria" e al prepensionamento, dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, che le distingue dal licenziamento, al quale non sono equiparabili; il che è dimostrato dal fatto che la disciplina in materia di licenziamenti collettivi (L. n. 223 del 1991, modificata dal D.Lgs. n. 151 del 1997) stabilisce che, delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro differenti dal licenziamento, sia pure riferibili all’iniziativa del datore di lavoro, non debba tenersi conto al fine del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo (cfr. in tale senso Cass. cit.).

Orbene, con riferimento al caso considerato non può sostenersi la ricorrenza di una ipotesi di dimissioni che in quanto tali sarebbero dovute essere espresse in forma scritta, per il motivo che la cessazione del rapporto era da ascrivere ad accordo raggiunto in ordine all’adesione del lavoratore alla mobilità volontaria. Tutto ciò senza considerare che l’ I. omette di produrre – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – il contratto collettivo di riferimento, nè ne indica la sua rituale e tempestiva acquisizione al giudizio onde non è dato verificare quali conseguenze fossero connesse alla mancanza di forma scritta di cui si controverte.

In tema di ricorso per cassazione, è stato, invero, chiarito, da ultimo con ordinanza della Corte a sezioni unite 25.3.2010 n. 7161, come l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto.

L’ulteriore censura attinente alla erronea e falsa applicazione delle norme disciplinanti l’onere della prova ugualmente devono disattendersi, considerato che non può essere formulata in termini generici una denunzia in ordine alla falsa ed erronea applicazione della norma relativa all’assolvimento dell’onere della prova, nella specie incombente sul datore di lavoro, riferendosi la censura alla valutazione indistintamente effettuata dai giudici di merito, senza peraltro indicare se siano state avanzate precise censure in sede di gravame al riguardo, nè i termini delle stesse e, peraltro, il richiamo al contenuto delle deposizioni rese dai testi menzionati può essere posto a sostegno del vizio denunziato, allorchè non si precisi come la regola iuris applicata dal giudice del gravame sia contraria a quella in astratto applicabile e in quali termini la pronunzia appaia viziata in relazione alle norme di diritto evocate.

Si denunzia, poi, con il secondo motivo, l’omessa, Insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Si assume che la motivazione per relationem è assolutamente inesistente e si deduce pretermissione di testimonianze che avrebbero provato che la volontà del T. di aderire alla mobilità era condizionata alla percezione di un incentivo.

Anche tale rilievo non è suscettibile di accoglimento, osservandosi che la motivazione rispetta i canoni di sufficienza della motivazione e che non può considerarsi effettuata per relationem sol perchè nella stessa si evidenzia che il motivo di gravame si sostanza nella ripetizione di tesi già svolta dal ricorrente in prime cure "che hanno trovato nella sentenza di primo grado un sintetica quanto lucida smentita".

Non si indicano, inoltre, dopo avere enunciato in termini generali la censura relativa alla pretermissione di alcune testimonianze, gli altri testi di cui si assume la mancata valutazione delle relative deposizioni, nè, con riguardo alla decisione del teste Z., riportata anche per, la parte non esaminata dalla corte territoriale, si evidenziano circostanze di valore decisivo per ritenere che la disponibilità del lavoratore alla mobilità fosse condizionata alla percezione di una incentivo, rispetto al quale la sentenza ha peraltro omesso ogni considerazione, ritenendone evidentemente la non decisività.

Va al riguardo osservato, conformemente a giurisprudenza consolidata di questa corte che, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 15355/2994; Cass. 23218/06; 19368/2006: 2272/087).

Alla stregua di tali osservazioni il ricorso deve essere respinto perchè – è bene ribadirlo – la sentenza impugnata è fondata su un iter argomentativo congruo e privo di salti logici e per di più rispettoso dei principi giuridici applicabili pure per quanto attiene alle affermazioni contenute in ricorso sul rifiuto della società al trasferimento che l’ I. sostiene avere richiesto ed essergli stato illegittimamente rifiutato dalla società.

Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna l’ I. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 37,00 per spese, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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