Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2980 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza dell’8.6.2004, condannava la ditta FAB di C.G. al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento intimato a C.D. in data 28 luglio 1999 sino ad una valida risoluzione del rapporto lavorativo, mentre respingeva le domande di nullità del recesso per asserita natura ritorsiva e di superiore inquadramento.

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitava la condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte sino a tutto il settembre 2004, confermando nel resto la decisione del Tribunale. La ditta ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

La ricorrente si duole, con l’unico motivo di ricorso, dell’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; della violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2 ed 8 come modificati dalla L. n. 108 del 1990. Formula al riguardo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiedendo se, in ipotesi di rapporto di lavoro soggetto -come nel caso esaminato – alla sola tutela obbligatoria di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, l’inefficacia de licenziamento conseguente – a termini dell’art. 2 di detta legge – all’omessa comunicazione dei motivi, non comporti per il datore di lavoro soltanto gli obblighi, di riassunzione o, in alternativa, di risarcimento dal danno mediante pagamento della prevista indennità, di cui all’art. 8 della stessa legge, anzichè le conseguenze (e cioè la prosecuzione del rapporto ed obbligo di risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni) stabilite nella sentenza della corte territoriale impugnata.

La controversia riguarda unicamente le conseguenze relative alla dichiarata inefficacia del licenziamento intimato alla C. il 28.7.1999 per omessa comunicazione dei motivi del recesso da parte del datore di lavoro.

Orbene, deve richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità alla cui stregua nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, come incontestatamente dalle parti è nella specie, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 2 come modificato della L. n. 108 del 1990, art. 2 non produce effetti sulla continuità del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali, ritenendosi applicabile a quello derivante dalla mancata comunicazione dei motivi del recesso la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 604 del 1996, art. 8;

tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che va determinato secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., 18.5.2006 n. 11670;

Cass., 18.8.2003 n. 12079).

Nel caso in esame, pertanto, la Corte territoriale, in conformità all’enunciato principio – da ribadire in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti al giudice di legittimità, ha – in accoglimento del gravame incidentale – limitato correttamente il risarcimento del danno conseguente alla dichiarata inefficacia del licenziamento, disattendendo l’assunto della ricorrente inteso a limitare la portata della sua condanna. Per concludere, il ricorso va rigettato perchè privo di fondamento.

Non sono dovute dalla società le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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