Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 14-01-2011, n. 753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 17 marzo 2010, il Giudice della esecuzione del Tribunale di Latina disponeva, a sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 10, la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 64/2010 (con conseguente prosecuzione degli arresti domiciliari) emesso nei confronti di A.G.; costui era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione – per i reati previsti dagli artt. 81, 609 bis, 628, 582 cod. pen. – di cui aveva già scontato anni due, mesi sei e giorni ventitre.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e rilevando che il titolo di un reato (art. 609 bis cod. pen.) non consentiva l’applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 10.

La censura è meritevole di accoglimento.

Secondo la disciplina vigente prima della L. n. 38 del 2006, tra i delitti ostativi alla sospensione delle pene detentive brevi (individuati dall’art. 656 cod. proc. pen. con rinvio all’art. 4 bis dello ordinamento penitenziario) non erano inclusi i reati di violenza sessuale commessi al di fuori del vincolo associativo.

Dopo l’entrata in vigore della L. n. 38 del 2006 (che ha modificato il citato art. 4 bis) nel catalogo dei delitti che non precludono la sospensione in esame sono annoverati quelli di violenza sessuale previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies cod. pen.. La novazione legislativa, in quanto attiene solo alle modalità di esecuzione della pena, non ha natura di norma penale e non soggiace al principio di retroattività stabilito dall’art. 2 cod. pen. e dell’art. 25 Cost., comma 2 (Sezioni Unite sentenza n. 245 61/2006).

Nè è applicabile il principio della scindibilità del cumulo dei delitti uniti con il vincolo della continuazione perchè la residua pena da scontare non è riferibile esclusivamente a reati non compresi nell’art. 4 bis dello ordinamento penitenziario.

Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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