Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2978 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/6/08 la Corte d’Appello di Palermo riformò parzialmente la sentenza emessa il 6/4/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, con la quale la Resais spa era stata condannata al pagamento in favore di F.C., M. C. e G.A. degli importi loro spettanti a titolo di riliquidazione dell’indennità mensile di prepensionamento, in applicazione dell’adeguamento retributivo del 15% di cui alle Delib.

Commissario Straordinario E.M.S. 27 ottobre 1986, n. 76 e Delib. 9 aprile 1987, n. 62 su tutte le voci della retribuzione globale di fatto corrisposte in maniera fissa e continuativa, oltre che degli incrementi Istat e, dato atto della cessata materia del contendere tra G.A. e la Resais spa, confermò nel resto l’impugnata decisione.

In particolare la Corte territoriale spiegò che per le posizioni ancora in contestazione riflettenti gli appellati F. e M. il primo giudice aveva correttamente individuato il tema della controversia ritenendo che esso imponesse solo la verifica del fatto che il predetto adeguamento percentuale fosse stato calcolato su tutte le voci aventi natura fissa e continuativa presenti in busta paga al momento del collocamento del lavoratore in prepensionamento e su quelle riconosciute in via giudiziaria, non essendovi questione sull’esclusione delle voci variabili, data l’assoluta chiarezza, al riguardo, delle delibere commissariali istitutive dell’adeguamento stesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resistono il F. ed il M. con controricorso. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle Delib. ente minerario siciliano n. 76 del 1986 e Delib. n. 62 del 1987, nonchè dell’art. 12 disp. gen., oltre che dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Attraverso tale motivo la difesa della Resais tenta di sostenere che l’interpretazione seguita dalla Corte d’appello di Palermo si pone in aperta violazione delle delibere commissariali che, con funzione integrativa della contrattazione nazionale hanno introdotto l’adeguamento retributivo del 15% sulla retribuzione in atto goduta e sulle voci fisse della stessa, consentendo, al contrario, di ritenere corretto il diverso meccanismo di riadeguamento della retribuzione dei lavoratori ogni due anni in modo dinamico, meccanismo ritenuto, invece, illegittimo e produttivo di danno erariale da parte della Corte dei Conti. Pertanto la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Se la decisione emessa dalla Corte d’appello di Palermo comporta violazione e falsa applicazione della Delib. Commissario Ente Minerario Siciliano n. 76 del 1986, avente carattere di pattuizione integrativa del CCNL minero-metallurgico vigente, la quale ha introdotto l’adeguamento retributivo del 15%, nonchè della Delib. Ente Minerario Siciliano n. 62 del 1987, avente ad oggetto "ratifica accordo personale settore zolfifero", che ha esteso tale beneficio agli operai del settore zolfifero, stante che il predetto beneficio, avendo natura statica e definitiva, doveva essere parametrato alla retribuzione "in atto goduta" dal lavoratore e, quindi, non andava riadeguato in base ai periodici incrementi di altre voci della busta paga".

Orbene, va subito chiarito che tali delibere non sono state prodotte, mentre ne è stato riportato solo il contenuto. Si profila, quindi, sotto tale aspetto, una evidente causa di inammissibilità del relativo motivo che sul loro esame è incentrato. Invero, come si è già statuito (Cass. sez. 3 Ord. n. 15628 del 3/7/2009), "in tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante che l’indicazione specifica dell’atto su cui si fondava il ricorso, ed in particolare della sede dove lo stesso era esaminabile, fosse contenuta nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo, prescritta per il funzionamento della cancelleria civile della Corte di cassazione ma non normativamente prevista – a differenza della nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 168 cod. proc. civ. e artt. 71 e 72 disp. att. cod. proc. civ. per il giudizio dinanzi al tribunale, a cui fa riferimento anche il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, art. 11 la quale è indirizzata al cancelliere e non al giudice di legittimità ed ha il solo scopo di realizzare il contatto tra l’ufficio giudiziario Corte di cassazione e la parte ricorrente e di enunciare cosa si produce con il ricorso)". Si è, altresì, affermato (Cass. sez. 3, Ord. n. 20535 del 23/9/2009) che "in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo)".

Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, con Ordinanza n. 7161 del 25/3/2010, hanno chiaramente statuito che "in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ndicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso".

In ogni caso, non può non rilevarsi per altri aspetti l’infondatezza del motivo, atteso che, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, nella sentenza d’appello è già chiaramente detto che il primo giudice aveva correttamente individuato il tema della controversia, ritenendo che esso imponesse solo la verifica del fatto che il predetto adeguamento percentuale fosse stato calcolato su tutte le voci aventi natura fissa e continuativa presenti in busta paga al momento del collocamento del lavoratore in prepensionamento e su quelle riconosciute in via giudiziaria, non essendovi questione sull’esclusione delle voci variabili, data l’assoluta chiarezza, al riguardo, delle delibere commissariali istitutive dell’adeguamento stesso. Ne consegue che il quesito risulta essere posto in maniera tale da evidenziare aspetti già ritenuti validi dal giudice d’appello (riferimento ad elementi fissi e continuativi e non variabili della retribuzione globale goduta al momento del prepensionamento), senza che venga nemmeno proposta dalla ricorrente l’adozione di una regula iuris alternativa a quella stabilita nella sentenza gravata.

E’ stato, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 7197 del 25/3/2009) che "il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia". 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Attraverso tale censura la ricorrente si duole del fatto che il giudice d’appello si era limitato a richiamare in maniera integrale ed acritica i conteggi e le conclusioni del C.T.U., non consentendo, in tal modo, di identificare il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto i giudici di merito avrebbero trascurato di esaminare circostanze entrate a far parte della materia del contendere per il tramite della documentazione allegata (cedolini stipendiali, foglio notizie, accertamento peritale), quali quelle attinenti all’incidenza dell’aumento del 15% nella determinazione della quota oraria del superminimo e alla non corretta applicazione degli adeguamenti Istat.

Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che in sede di gravame aveva evidenziato l’inattendibilità della consulenza tecnica in ordine alle questioni da essa prospettate sull’incidenza del lavoro supplementare e sull’applicazione degli indici istat, e che il giudice d’appello aveva omesso la disamina dei dati numerici e documentali offerti in ordine alle percentuali delle aliquote da essa applicate negli anni 1990-1991-1992, limitandosi ad un mero richiamo dei rilievi del C.T.U..

Osserva la Corte che il secondo ed il terzo motivo sono entrambi inammissibili in quanto non contengono il prescritto quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c..

Sulla necessità del quesito si sono pronunziate anche le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. sent. n. 20603 dell’1/10/2007) statuendo che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Nè va sottaciuto che entrambi i motivi contengono, altresì, inammissibili rivisitazioni di alcune questioni di merito già prospettate e risolte nel precedente grado di giudizio, nonchè generiche contestazioni sulla valutazioni del materiale probatorio da parte della Corte territoriale non consentite nel giudizio di legittimità.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a favore delle parti costituite come da dispositivo con loro attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 38,00 – per spese ed in Euro 3000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione all’avv. Cannella, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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