Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2977 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/3/06 la Corte d’Appello di Palermo riformò parzialmente la sentenza emessa il 30/11/01 dal giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, con la quale era stata accolta la domanda formulata il 30/12/98 da V.L.C. diretta al ripristino dell’indennità di prepensionamento sospesagli a decorrere dall’1/4/98 dall’E.M.S a causa dello svolgimento del lavoro di direttore di diverse attività estrattive, e, per l’effetto, rigettò la domanda proposta dal V., confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale motivò tale decisione sulla scorta dell’accertata natura assistenziale sostitutiva del reddito di lavoro propria dell’indennità in esame, sia nell’ipotesi di risoluzione datoriale del rapporto (della L.R.S. n. 27 del 1984, art. 5) che in quella di risoluzione volontaria (L.R.S. n. 27 del 1984, art. 6, comma 2), per cui non poteva non configurarsi una sua incompatibilità con l’espletamento di qualunque attività, sia autonoma (come nella fattispecie) che subordinata, ed indipendentemente dal fatto del suo svolgimento prima (come nel caso in esame) o dopo il collocamento in prepensionamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il V., affidando l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. con controricorso e deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, commi 2, 3 e 3 bis, aggiunto dalla L.R.S. 10 gennaio 1995, n. 8, art. 1 in relazione all’art. 12 preleggi – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A conclusione del motivo il V. pone il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se all’indennità di prepensionamento prevista dalla L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, commi 3 e 3 bis per i dipendenti dell’ITALKALI spa in possesso dei requisiti dell’età o dell’anzianità contributiva di cui alla L.R. 9 maggio 1984, n. 27, art. 6 si applicano o meno i casi di esclusione dal trattamento previsti dalla L.R.S. n. 42 del 1975, art. 6, commi 5 e 6". In pratica, il ricorrente, dopo aver sostenuto che alla risoluzione volontaria del suo pregresso rapporto lavorativo con l’Italalkali spa era applicabile la L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, comma 3 (interventi straordinari per L’occupazione produttiva in Sicilia), norma che consentiva l’estensione al personale dipendente della Italkali spa dei benefici dell’indennità di pre-pensionamento e dell’indennità una tantum limitatamente a coloro che erano in possesso dei requisiti dell’età o dell’anzianità contributiva di cui alla L.R. 9 maggio 1984, n. 27, art. 6 ricava dalla lettura del combinato disposto delle suddette norme regionali la constatazione che le stesse non operano alcun richiamo alla L.R.S. n. 42 del 1975, art. 6, commi 5 e 6 che disciplinano le ipotesi di sospensione e cessazione del beneficio di cui trattasi, traendone la conseguenza che la sua posizione resterebbe sottratta alla ipotesi di incompatibilità intravista dal giudice d’appello.

In tal modo il ricorrente tenta di mettere in dubbio l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata sulla natura assistenziale, sostitutiva del reddito di lavoro, propria dell’indennità in esame, come tale atta a configurare una sua incompatibilità con l’espletamento di qualsiasi diversa attività lavorativa autonoma o dipendente, indipendentemente dalla circostanza del suo svolgimento prima o dopo il collocamento in prepensionamento.

A sostegno della propria tesi il ricorrente adduce che la sua era stata una risoluzione volontaria del rapporto, riconducibile alle ipotesi di incentivo all’esodo piuttosto che a quelle tipicamente assistenziali normalmente sottese ai casi di risoluzione da parte del datore di lavoro, e che in ogni caso la concomitante attività da lui esercitata era autonoma e non subordinata.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non può non rilevarsi un profilo di inammissibilità nel modo in cui il quesito stesso è stato posto, atteso che, a fronte della iniziale prospettazione congiunta di questioni di fatto (tipo di attività svolta prima e dopo il prepensionamento, contenuto della domanda diretta al conseguimento del beneficio e dei pareri interlocutori resi dagli enti investiti del problema) e di diritto contenuta nella parte motivazionale della impugnazione, il quesito finisce per non ricomprenderle tutte, essendo limitato alla verifica della estensibilità ai dipendenti dell’ITALKALI spa, in possesso dei requisiti dell’età o dell’anzianità contributiva di cui alla L.R. 9 maggio 1984, n. 27, art. 6 dei casi di esclusione dal trattamento previsti dalla L.R.S. n. 42 del 1975, art. 6, commi 5 e 6". In ogni caso, non può non rilevarsi che l’iter argomentativo seguito dal giudice d’appello nell’addivenire al convincimento della natura assistenziale del beneficio in esame, come tale incompatibile con la fruizione di altri compensi lavorativi, riposa non solo su considerazioni di carattere logico-giuridico assolutamente congrue e corrette, immuni, come tali, da censure di illegittimità, ma anche sul consolidato orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte. Invero, si è sostenuto al riguardo che il fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99, C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/02 e C. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità "una tantum").

Infine, è anche agevole osservare che il richiamo operato della L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, comma 3 al solo la L.R.S. n. 27 del 1984, art. 6, comma 1 trova la sua logica nel fatto che in tal modo vengono estesi i benefici previsti per una determinata categoria di lavoratori ad un’altra, mentre la circostanza che non vengano richiamate le disposizioni dettate per le ipotesi di sospensione e di cessazione della provvidenza non esclude affatto la finalità meramente assistenziale della prestazione in esame che rimane la stessa per entrambe le categorie di lavoratori interessati e che, pertanto, non può non soggiacere al principio per il quale essa cessa nel caso di concomitante svolgimento di altra attività lavorativa.

Nè possono trarsi argomenti sfavorevoli alla generale applicazione del suddetto principio sulla scorta del rilievo che l’ipotesi di estinzione della prestazione è prevista solo dalla norma che disciplina i casi di risoluzione non volontaria. Invero, la risoluzione volontaria dei rapporti di lavoro fu prevista solo dalla successiva L. n. 27 del 1984 che, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione imposta e di risoluzione volontaria, non apportò alcuna modifica all’impianto della L. n. 42 del 1975, art. 6 che prevedeva l’ipotesi di estinzione oggetto di causa. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e della L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, commi 2, 3 e 3 bis, aggiunto dalla L.R.S. 10 gennaio 1995, n. 8 e della L.R.S. n. 42 del 1975, art. 6, commi 5 e 6, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Attraverso il quesito finale di diritto il ricorrente chiede di accertare se i casi di sospensione ed esclusione del trattamento di prepensionamento previsti dalla L.R.S. n. 42 del 1975, art. 6, commi 5 e 6 per i quali erano stati utilizzati gli incisi "abbiano trovato altra occupazione" e "nuova occupazione", debbano ritenersi riferiti esclusivamente o meno a rapporti di lavoro subordinato od autonomo successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della quale si gode del beneficio dell’indennità di prepensionamento di cui alla L.R.S. n. 25 del 1993, art. 28, commi 2, 3 e 3 bis.

L’interesse del quesito è determinato dal fatto che nel caso concreto il ricorrente svolgeva attività lavorativa autonoma ancor prima della risoluzione del rapporto "de quo" e che la Corte territoriale aveva escluso che ciò potesse far venir meno la causa estintiva, normativamente prevista, della prestazione assistenziale divenuta incompatibile.

Al riguardo è’ agevole rilevare che, fermo restando le finalità precipuamente assistenziali della prestazione in esame come sopra esposte, il concetto di causa di sospensione di cui al citato comma 5 concerne "i lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati", per cui prevedendo tale dizione ipotesi realizzatesi non si vede perchè la stessa non debba valere anche per il passato.

Lo stesso dicasi per il comma 6, laddove è previsto che "il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi", non potendo escludersi che la nuova occupazione possa riferirsi a quella già insorta nelle more del rapporto risoltosi e protrattosi oltre lo spirare dello stesso.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Motivi di equità dovuti alla particolarità delle questioni trattate e alla qualità di lavoratore del ricorrente inducono la Corte a ritenere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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