Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/4/07 la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettò l’appello proposto il 17/1/06 dalla RESAIS s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna, emessa il 23/11/05, con la quale era stato accolta la domanda di A.G., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/5/82, diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento e dell’indennità "una tantum", ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 attraverso l’inclusione nella loro base di calcolo dei compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento prescelto dal medesimo interessato.

La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa era stata interrotta sia per effetto di un primo atto del 3/5/89, proveniente da parte appellata, sia in virtù del riconoscimento derivato dalla Delib. Commissario Straordinario Ente Minerario Siciliano n. 182 del 1993, e dopo aver accertato la computabilità del compenso per lavoro supplementare svolto con una certa frequenza nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e di quella "una tantum".

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A., affidando l’impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste l’ A. con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un unico motivo di censura viene denunziata dalla RESAIS s.p.a. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione alla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6.

In particolare, la ricorrente, dopo aver precisato che il lavoratore aveva chiesto in via stragiudiziale in data 14/11/86 la conversione dell’indennità mensile di prepensionamento in quella "una tantum" e dopo aver fatto rilevare che la decisione del giudice d’appello era stata incentrata sulla questione della prescrizione dell’indennità di prepensionamento, contesta che la stessa prescrizione ordinaria possa valere anche per l’indennità una tantum. Al riguardo, la difesa della società sostiene che l’indennità una tantum integra, in realtà, il trattamento di fine rapporto, del quale segue la natura anche per quel che riguarda il regime prescrizionale applicabile dei crediti di lavoro, per cui in ogni caso opererebbe la norma di cui all’art. 2948 c.c., comma 1. A sostegno di tale assunto la ricorrente evidenzia, infine, che alla prestazione in esame deve essere applicata la prescrizione quinquennale anche in considerazione della natura di obbligazione pubblica propria dell’indennità "una tantum".

Il motivo è infondato.

Si osserva, infatti, che analogamente a quanto affermato da questa Corte per l’indennità di prepensionamento, della cui natura assistenziale sussumibile nel regime della prescrizione ordinaria non si ha motivo di dubitare (v. in tal senso l’orientamento di questa sezione radicatosi sulle precedenti decisioni n. 12944 del 22/11/99 e n. 9042 del 6/7/2000), anche per quel che concerne la ed. indennità "una tantum" si è giunti, attraverso le decisioni n. 177 del 9/1/02 e n. 11105 del 26/7/2002 della sezione lavoro, precedenti dai quali questo collegio non ha ragione di discostarsi, alla conclusione che il regime della prescrizione da applicare è quello decennale ordinario.

Si è, invero, affermato che "l’indennità "una tantum" prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 in favore dei dipendenti dell’Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all’indennità di prepensionamento di cui alla precedente L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 ha la medesima natura assistenziale di quest’ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni). (Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/2002).

E’ stato poi ribadito che l’indennità "una tantum", aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dalla L.R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2 in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975, art. 13, lett. A), ha, come l’indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale" (Cas. Sez. lav. n, 11105 del 26/7/2002).

Nè va sottaciuto che il ricorso è inidoneo a scalfire la sentenza impugnata anche per la ragione che manca nello stesso una censura specifica avverso la parte della motivazione attraverso la quale il giudice d’appello ha rilevato che in ogni caso vi era stata interruzione della prescrizione per ben due volte, in quanto a seguito della risoluzione del rapporto, risalente all’1/8/1984, vi era stato un primo atto interruttivo di parte appellata del 3/5/89, al quale era poi seguita la Delib. n. 182 del 1993 dell’E.M.S., concernente il riconoscimento del diritto dei dipendenti, avente anch’essa efficacia interruttiva per il suo valore ricognitivo. In definitiva, non solo è da ritenere, per le ragioni sopra esposte, che la prescrizione applicabile all’indennità "una tantum" non poteva essere che quella ordinaria decennale, ma vi è anche da osservare che il primo dei suddetti atti interruttivi della prescrizione, non oggetto entrambi di specifica contestazione, esplicò la sua efficacia ancor prima che trascorressero cinque anni dalla risoluzione del rapporto lavorativo, così come non trascorsero più di cinque anni dall’atto del 3/5/89, prima che venisse adottata la suddetta Delib. commissariale del 1993.

Ne consegue che il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della Resais spa e vanno liquidate come da dispositivo.

Le stesse non possono, però, essere distratte in favore del procuratore antistatario dell’ A., in quanto il controricorso di quest’ultimo risulta essere stato depositato (16/6/08) oltre il termine di venti giorni dalla sua avvenuta notifica (14/5/08), cioè il termine di cui all’art. 370 c.p.c., u.c., per cui è da considerare improcedibile (v. al riguardo Cass., sez. 3, 10-03-2000, n. 2805, secondo la quale "la tardività del deposito nella cancelleria della suprema corte del controricorso perchè effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, implica improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l’indicato termine (art. 370 c.p.c., comma 3), dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto nè del controricorso nè dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

Nessuna statuizione sulle spese va, invece, adottata nei confronti dell’Ente Minerario Siciliano non costituitosi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed in Euro 2500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla per le spese nei confronti dell’Ente Minerario Siciliano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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