Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 14-01-2011, n. 750 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania,con ordinanza del 18 febbraio del 2010,ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D. G.G. contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siracusa del 4 gennaio del 2010, con cui era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare dell’arresto domiciliare, quale indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, acquistato sostanza stupefacente del tipo hashish per il controvalore di 1000,00 Euro.

Secondo la ricostruzione fattuale emergente dal provvedimento impugnato, da una serie di intercettazioni telefoniche, era emerso che l’attuale ricorrente si era preoccupato di reperire la somma necessaria per l’acquisto dello stupefacente. Sussistevano quindi (secondo il tribunale, gravi indizi di reità. Il tribunale riteneva altresì sussistenti le esigenze cautelari perchè dalle modalità del fatto era emerso che l’indagato era inserito in un gruppo organizzato seppure privo della connotazione tipica dell’associazione e, pertanto non si trattava di acquisto occasionale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato per mezzo del difensore deducendo:

mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poichè non era assolutamente chiaro se l’indagato fosse consapevole della destinazione delittuosa del denaro che gli era stato richiesto;

insussistenza delle esigenze cautelari trattandosi di episodio occasionale addebitato ad un soggetto incensurato.

Con memoria del 18 novembre ha dedotto la violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. per l’insussistenza della gravità indiziaria.

Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Con riferimento alla prima censura si osserva che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati in materia di libertà personale è possibile per tutti i motivi indicati nell’art. 606 e, quindi,anche per mancanza o illogicità della motivazione. I motivi relativi alla motivazione possono però essere presi in esame dalla corte solo se rientrano nell’ambito della previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), senza travalicare i limiti del sindacato consentito alla Corte di legittimità sulla motivazione.

Nella fattispecie il ricorrente con il ricorso introduttivo ha denunciato la mancanza di prova certa sulla destinazione del denaro da lui procurato per l’acquisto della droga, ma non ha censurato in maniera specifica le argomentazioni del tribunale il quale ha accertato la consapevole partecipazione dell’indagato all’acquisto.

D’altra parte, davanti al tribunale l’indagato non aveva contestato il contenuto delle intercettazioni dalle quali si desumeva chiaramente il coinvolgimento dei colloquianti nell’acquisto della droga, ma si era limitato ad affermare che non era certa la sua identificazione. Respinta tale tesi, sostiene la mancanza di consapevolezza della destinazione del denaro da lui procurato.

Con il motivo aggiunto, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, in realtà censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito.

Con riferimento alla seconda censura si osserva che lo stato d’incensuratezza non è motivo di per sè sufficiente ad escludere il pericolo di recidiva e che il tribunale con motivazione adeguata, dalle stesse modalità del fatto e dal contenuto delle intercettazioni, ha desunto che non trattasi di episodio occasionale.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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