T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 13-01-2011, n. 14 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il sig. C. ha realizzato in un’area di sua proprietà posta in agro di Maruggio, in data antecedente al 1985, due costruzioni in assenza di concessione edilizia, rappresentate da due strutture di cemento armato, non completate, presumibilmente destinate a divenire immobili residenziali e insistenti su un’area vincolata a ridosso del mare sulla spiaggia di Campomarino.

In relazione a queste opere il ricorrente ha proposto due domande di sanatoria edilizia, la prima ai sensi della L. 724/1994, la seconda ai sensi della L. 326/2003 rigettate dal Comune di Maruggio con gli atti impugnati.

Avverso il diniego il ricorrente articola i seguenti motivi:

– eccesso di potere per difetto di istruttoria;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;

– violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 51 L.R. 56/1980 e L.R. 30/1990 art. 1 lett. a), violazione dell’art. 32 L. 47/1985, contraddittorietà dell’azione amministrativa;

– violazione dell’art. 3 L. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

– difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, falsa applicazione della L. 724/1994.

Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 10 dicembre il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento

L’atto di diniego è plurimotivato in quanto il Comune ha rigettato le domande di condono sulla base delle seguenti e molteplici ragioni: i manufatti ricadono in area classificata come F3 "Area di rispetto Litoraneo" non suscettibile di edificazione; le istanze sono incomplete perché prive della documentazione tecnica nonché delle ricevute attestanti il pagamento di oblazione ed oneri concessori; le strutture non risultano ultimate; i manufatti contrastano con l’art. 51 lett. f) L.R. 56/1980 e con l’art. 1 L.R. 30/1990; i manufatti ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico; la superficie supera i 420 mc. e sviluppa un cubatura di mc 1600 superiore a quella massima prevista per usufruire del condono; l’intervento è in contrasto con la classificazione prevista dal PUTT/P.

In presenza di un atto plurimotivato, anche l’eventuale e ipotetica fondatezza di una delle argomentazioni addotte con altre censure non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, che rimarrebbero sorretti dalle ulteriori motivazioni non contestate.

Non occorre pertanto esaminare tutte le censure attesa la manifesta infondatezza di alcune di esse.

Risulta per tabulas smentita la doglianza relativa alla mancata richiesta di integrazione documentale da parte del Comune (cfr. nota n. 50 del 9.9.2005 del Comune di Maruggio).

Considerata la richiesta di integrazione, la mancata allegazione alle domande di condono della documentazione tecnica e delle ricevute di pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori rende improcedibile la domanda di condono ai sensi dell’art 39, comma 4, L.724/1994;

La disciplina relativa al condono degli illeciti edilizi prevede inoltre che le opere debbano essere state ultimate entro una data prefissata (cfr. art. 39 L. 724/1994 entro il 31.12.1993; entro il 31.3.2003 art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003)

Allo stato degli atti, i manufatti non risultano ultimati come si evince dalla stessa documentazione fotografica e dal verbale di sopralluogo del 24 dicembre 2005, trattandosi di strutture intelaiate composte da pilastri coperti da un solaio parzialmente realizzato, prive di finiture e muri perimetrali e, oltretutto, in stato pericolante, condizione da cui deriva pregiudizio per la pubblica incolumità (cfr.ordinanza comunale n. 3 del 2005).

Infine, le opere realizzate in area vincolata sono, ai sensi degli artt. 32 comma 27 lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003 n. 326, insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, di cui all’art. 33 L. 47/1985.

In tale prospettiva si rileva che i manufatti in oggetto insistono su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico su una zona dunosa a poco più di 50 metri dalla battigia, zona caratterizzata da vincolo di in edificabilità assoluta in base alla normativa regionale (cfr. art. 51, lett. f), l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56).

La stessa area è classificata dal vigente PDF comunale come zona F3 "area di rispetto litoraneo" in cui è precluso qualsiasi intervento edilizio.

Correttamente quindi l’Amministrazione Comunale ha negato la sanatoria delle opere in oggetto.

In ragione di quanto precede, il Collegio respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Maruggio, che quantifica in euro 2000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *