Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 14-01-2011, n. 790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bologna in sede di riesame annullava la ordinanza di applicazione della custodia carceraria inflitta dal GIP di Parma il 09.06.2010 a F. A. per il delitto ex artt. 321 e 319 c.p., rilevando che dalle risultanze procedimentali emergeva che in ordine agli appalti di manutenzione del verde pubblico affidatigli da T.N., responsabile di settore della Società ENIA, che gestiva tale servizio, l’indagato, anzichè rivestire il ruolo di corruttore, era stato in realtà vittima di concussione.

Avverso l’ordinanza ricorre il P.M. di Parma, deducendo che il Tribunale ha dato assorbente rilievo ad alcune dichiarazioni di conoscenti del F., non considerando gli elementi a suo carico, desumibili dal tenore delle numerose conversazioni intercorse col T. e dai rilevanti vantaggi lucrati dall’indagato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto in quanto – a fronte di una motivazione del provvedimento del Tribunale che ha spiegato in modo logico ed esauriente le ragioni delle conclusioni assunte – si risolve nell’elencazione di una serie di elementi, costituiti essenzialmente da conversazioni intercettate, di cui non si sarebbe tenuto conto, accompagnati da rilievi che, senza evidenziare illogicità manifeste dell’ordinanza impugnata in argomentata correlazione con gli elementi medesimi, si caratterizzano per assertività o esposizione di valutazioni alternative delle risultanze procedimentali.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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