Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 14-01-2011, n. 779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 c.p., commi 1 e 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore A., omettendo di ottemperare all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l’assegno mensile di Euro 300,00 disposto con sentenza del 03.07.2003 del Tribunale di Mantova, G.B., con sentenza del predetto Tribunale in data 22.07.2008, veniva assolto per insussistenza del fatto dal reato ex cpv. art. 570 c.p. e ritenuto responsabile del reato di cui al comma 1 dello stesso articolo, con condanna alla pena di Euro 500,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo che il Tribunale ha condannato l’imputato per un fatto mai contestato, per il quale, stante la sua novità, avrebbe dovuto al più disporre la trasmissione degli atti al P.M..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.

Nella specie, invero, il Tribunale, dopo aver correttamente escluso la sussistenza del contestato reato ex cpv. art. 570 c.p., ha condannato l’imputato per la fattispecie di cui all’art. 570 c.p., comma 1, certamente non contestata nel capo di imputazione, al di là del richiamo formale al citato comma.

Posto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 07.05.1973, Castaldo), nel capo di imputazione il fatto concreto enunciato riguarda solo quest’ultima.

Alla stregua di tanto, non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni inerenti al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, dandone notizia al P.M. per le sue determinazioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni inerenti al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, e dispone darsi notizia del provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per le sue determinazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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