T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 14 Competenza e giurisdizione; Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale di cui in epigrafe, indetta dall’Autorità Portuale di Cagliari con bando di concorso del 4 luglio 2008. All’esito delle prove selettive, la ricorrente è risulta seconda classificata. Con deliberazione n. 139 del 25 novembre 2008 il Presidente dell’Autorità Portuale ha deliberato l’assunzione della prima classificata, la dott.ssa M.G.F..

2. – Avverso gli atti della procedura concorsuale, come indicati in epigrafe, la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, consegnato all’Autorità Portuale il 16 marzo 2009 e notificato alle controinteressate il 18 marzo 2009. Con atto notificato il 30 aprile 2009, la dott.ssa Ferrara, controinteressata, manifestava opposizione al ricorso straordinario e chiedeva la sua trasposizione davanti al giudice amministrativo, individuato in questo Tribunale.

3. – Con atto depositato il 29 giugno 2009 presso la segreteria del TAR Sardegna, la ricorrente si è costituita in giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi.

A) Violazione dell’art. 2, lettera f), del bando di concorso, nonchè eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, con riguardo alla ammissione al concorso delle candidate Cabras e Ferrara, controinteressate.

La citata disposizione del bando richiedeva, per partecipare al concorso, di "aver svolto servizio funzionale continuativo per almeno cinque anni presso Enti ed Organismi internazionali, Università e centri di ricerca, in posizioni apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea". Ad avviso della ricorrente, erroneamente la commissione esaminatrice avrebbe ammesso le due candidate Cabras e Ferrara, la prima per aver prestato servizio presso l’Autorità Portuale di Cagliari, la seconda per il servizio presso il TAR Sardegna. Tuttavia, nessuna delle due amministrazioni potrebbero essere ricomprese fra gli Enti o Organismi internazionali, ovvero tra le Università o i centri di ricerca, come richiesto dal bando. Pertanto, le candidate non erano in possesso dei requisiti di partecipazione e avrebbero dovuto essere escluse dal concorso.

B) Eccesso di potere per contraddittorietà e insufficiente motivazione, con riferimento alla mancata valutazione di titoli presentati dalla ricorrente, in specie del titolo costituito dalla partecipazione ad un corso di preparazione al concorso di segretario comunale, tenutosi presso l’Università degli Studi di Cagliati nell’anno accademico 19721973, che ad avviso della ricorrente rientrerebbe nella categoria D) di cui all’art. 6 del bando di concorso.

4. – Con atto di motivi aggiunti, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 12 ottobre 2009, asseritamente giustificati dalla conoscenza di ulteriori atti, intervenuta solo dopo la pronuncia del TAR Sardegna, sez. I, 15 giugno 2009, n. 986, che ha accolto il ricorso della ricorrente in ordine alla domanda di accesso agli atti della procedura concorsuale di cui trattasi, l’impugnazione è stata estesa anche ai seguenti motivi:

C) Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, categoria C), del bando, in rapporto all’art. 2, lett. f), nonché eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà, con riferimento alla attribuzione alla candidata dott. Ferrara del punteggio massimo di otto punti, per il servizio presso il TAR Sardegna svolto con l’incarico di presiedere le aste e le licitazioni private. Altresì violazione dell’art. 6, categoria B) del bando, in rapporto all’art. 2 lettera f), per l’erronea attribuzione di ulteriori otto punti, non spettanti alla dott. Ferrara in quanto non in possesso di qualifica dirigenziale.

5. – Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Cagliari, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza della tardività del ricorso straordinario, proposto dopo il decorso del 120° giorno dalla conoscenza dell’esito del concorso. Inoltre, eccepisce anche il mancato deposito, nel predetto termine di 120 gg., della prova delle avvenute notifiche ai controinteressati ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Infine eccepisce la carenza di interesse all’annullamento dell’ammissione della concorrente Cabras, tenuto conto che quest’ultima non è stata ammessa a sostenere le prove orali e non figura nella graduatoria finale del concorso.

Nel merito, conclude per l’infondatezza del ricorso.

6. – All’udienza pubblica del 10 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. – Preliminarmente occorre delibare le eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale.

7.1. – Per quanto concerne la asserita tardività della proposizione del ricorso straordinario, è sufficiente rilevare che l’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") prevede che la graduatoria dei vincitori sia pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale dell’amministrazione interessata (comma 5, art. 15 cit.) e di tale pubblicazione sia "data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative". Pertanto, il riferimento alla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva da parte della commissione esaminatrice è del tutto irrilevante a questi fini. Eventualmente, quindi, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto produrre in giudizio l’estratto della G.U. con la pubblicazione dell’avviso di cui trattasi, tenuto conto del noto principio secondo cui la prova rigorosa della tardività del ricorso è posta a carico della parte che solleva l’eccezione (si vedano Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150; sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1417).

La questione è, pertanto, da respingere.

7.2. – Per le stesse considerazioni va respinta anche l’eccezione concernente il mancato deposito, entro il termine decadenziale della proposizione del ricorso straordinario, della prova dell’avvenuta notifica ai controinteressati.

7.3. – Va accolta, invece, la eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, con riguardo alla posizione della concorrente Cabras, posto che questa – come esattamente rilevato dalla difesa erariale – non è stata ammessa alla prova orale e, dunque, non compare nella graduatoria finale dei concorrenti.

8. – Nel merito, il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la legittimità della ammissione al procedimento concorsuale della dr.ssa M.G.F., risultata prima in graduatoria.

8.1. – E’ manifestamente fondato, ed assorbente, il motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione del bando di concorso (art. 2, lettera f, ai cui sensi potevano essere ammessi al concorso coloro i quali avevano "svolto servizio funzionale continuativo per almeno cinque anni presso Enti ed Organismi internazionali, Università e centri di ricerca, in posizioni apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea").

In linea di fatto, dal verbale della commissione in data 22 settembre 2008, versato in atti, emerge come la dott.ssa M.G.F. sia stata ammessa al concorso perchè "la stessa risulta avere i requisiti dell’art. 2, lett. F del bando, in quanto ha svolto servizio continuativo per oltre 5 anni in posizione apicale presso realtà ascrivibili alle fattispecie di cui alla lett. F (Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – TAR); pertanto la Commissione delibera che la candidata venga ammessa".

Appare del tutto evidente l’errore e il travisamento in cui è caduta la commissione esaminatrice, posto che la natura giuridica del Tribunale Amministrativo, e quindi, di riflesso, dell’attività svolta nel suo ambito, non può essere in alcun modo ricondotta nè alla categoria degli enti o organismi internazionali, nè a quella delle Università e dei centri di ricerca. La violazione della regola posta dal bando di concorso è, pertanto, lampante e indubbia.

9. – Il ricorso va, quindi, accolto, con il conseguente annullamento dell’atto della commissione esaminatrice di ammissione al concorso della dr.ssa Ferrara e del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, adottato dalla commissione nella seduta del 7 novembre 2008.

10. – Va dichiarata inammissibile, invece, la connessa domanda di annullamento del contratto di lavoro stipulato tra l’Autorità Portuale di Cagliari e la dott.ssa Ferrara, nonchè della presupposta deliberazione del 25 novembre 2008, n. 139, con il quale il Presidente dell’A.P. ha disposto "di assumere a tempo indeterminato la Dott.ssa M.G.F." in quanto vincitrice del concorso di cui trattasi. Ciò discende dal difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tali controversie, che spettano al giudice ordinario. E’ noto, infatti, che ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nella giurisdizione amministrativa le sole controversie in materia di procedure concorsuali; e la giurisprudenza, ormai costante, della Cassazione a Sezioni Unite, individua il limite della giurisdizione amministrativa nell’atto di approvazione della graduatoria finale del concorso, riservando alla giurisdizione ordinaria le controversie che attengono alla stipula del contratto, anche per i profili concernenti la sua validità ed efficacia, e, ancor prima, le controversie che coinvolgono il diritto all’assunzione di chi è stato indicato come vincitore del concorso (vedi Cass., SS.UU., 8 maggio 2007, n. 10374; SS.UU., 16 aprile 2007, n. 8951, anche sulla qualifica di diritto soggettivo data all’interesse all’assunzione dell’idoneo utilmente collocato in graduatoria, con la conseguente spettanza al g.o.).

11. – La disciplina delle spese giudiziali segue il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il verbale del 22 settembre 2008 della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente presso l’Autorità Portuale di Cagliari, nella parte in cui ammette al predetto concorso la candidata dott.ssa F.M.G.; e il verbale della commissione esaminatrice del 7 novembre 2008 nella parte in cui sottopone alla prova orale la candidata dott.ssa F.M.G., e approva la graduatoria finale collocando la medesima al primo posto;

– lo dichiara inammissibile, per carenza di interesse, nella parte in cui domanda l’annullamento dell’ammissione al concorso della candidata Cabras;

– lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione, in ordine alla controversia avente per oggetto la validità del contratto di lavoro stipulato tra l’Autorità Portuale di Cagliari e la dott.ssa Ferrara, nonchè la presupposta deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale del 25 novembre 2008, n. 139.

Condanna l’Autorità Portuale di Cagliari al pagamento delle spese a favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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