T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 6 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 3142 del 22 ottobre 1999 è stato bandito dalla ASL n. 1 concorso per "titoli ed esami" per la copertura di un posto di "dirigente ingegnere edile".

Successivamente è stata disposta la riapertura del bando con delibera del D.G. n. 138 del 28.9.2000 (atto prodotto in giudizio, ma senza l’allegato bando).

La scadenza per le domande era il 5.4.2001 (lo si evince dal verbale n. 1 della Commissione).

Partecipavano alla selezione 19 ingegneri, di cui 3 superavano le prove (cfr. verbale n. 6 del 31.5.2002):

– G.M.C., che risultava primo con il punteggio di 67,758;

P.P.P., che risultava secondo con il punteggio di 66,092;

– S.D., che risultava terzo con il punteggio di 65,925.

Con ricorso consegnato per la notifica il 15 novembre 2002, ma concretamente notificato solamente alla ASL n. 1 di Sassari e all’ingegner P.P.P. (2° classificato al concorso) e non anche al 1° classificato ingegner G.M.S.B. (G.) C. (in quanto trasferitosi altrove), l’ingegner S.D. ha impugnato gli esiti concorsuali (concorso per "dirigente ingegnere edile" bandito con deliberazione del direttore generale n. 3142 del 22/10/1999) ed in particolare l’atto di approvazione della graduatoria definitiva di merito (non conosciuta e non prodotta in giudizio) nonché di tutti gli atti del concorso per titoli ed esami, in particolare i verbali delle operazioni della Commissione di concorso n. 1 e 2 del 18/4/2002, n. 3 e 4 del 29/4/2002, n. 5 e 6 del 31/5/2002, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ed in particolare dell’atto di nomina del vincitore, al momento incognito.

In ricorso si afferma di aver attestato, "mediante autocertificazione e produzione dei titoli corrispondenti" i seguenti titoli:

"di aver esercitato dal 16/1/1995 all’1/7/2000 l’attività di "libero professionista";

di avere "insegnato" presso istituti di scuola media superiore per anni 3 e i mesi 3, a partire dal 31/1/1996 fino al 30/6/2000 (precisamente dal 31 gennaio al 29 giugno 1996; dal 9 novembre 1996 al 30 giugno 1997; dal 30 settembre 1997 al 30 giugno 1998; dal 6 novembre 1998 al 30 giugno 1999; dal 6 ottobre 1999 al 30 giugno 2000);

di aver prestato attività di "collaborazione continuata continuativa" dall’1/12/1999 all’1/7/2000 presso il consorzio ASI di SassariPorto TorresAlghero;

di essere stato assunto in data 1/7/2000 dal predetto consorzio, inquadrato nella categoria C (posizione economica C1) e di aver svolto dal 2/2/2001 le mansioni di responsabile del servizio tecnico del consorzio,1 inquadramento formale nella posizione economica C2 dal 1.4.2001;

di aver, contestualmente al periodo di collaborazione e di impiego, svolto attività libero professionale indicando i singoli progetti realizzati e tutti gli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche".

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Al ricorso sono stati depositati solamente i verbali della Commissione (del 2002) e la deliberazione 138 del 28.9.2000 del DG ASL 1 di riapertura del termine per il bando (ma senza l’allegato bando).

Non è stata depositata in giudizio né la domanda presentata dal ricorrente ed i relativi tetoli prodotti in quella sede, né il bando (né l’atto finale di approvazione della graduatoria).

In particolare il ricorrente chiede una diversa valutazione dei propri "titoli" ("di carriera", "di studio" e "curriculum") al fine di ottenere un incremento di punteggio (con passaggio a 69,358) utile a scavalcare sia il vincitore che il secondo.

In ricorso riporta gli elementi che secondo la sua prospettazione sarebbero stati erroneamente non valutati.

In ogni caso chiede la correzione della graduatoria al fine di poter beneficiare, in futuro, di un possibile scorrimento.

Non si è costituita in giudizio la ASL 1.

Non si sono neppure costituiti in giudizio neppure i controinteressati (peraltro il contraddittorio non risulta integro, non essendo andata a buon fine la notifica al vincitore C.; solo la notifica all’altro controinteressato P. -il secondo- è stata correttamente compiuta).

All’udienza del 10 novembre 2010 (previa richiesta alla parte di integrazione documentale) il ricorso è stato spedito in decisione.

Motivi della decisione

In particolare per la categoria dei "titoli" (per la quale erano riservati complessivi 20 punti su 100, il resto riservato alle prove) il punteggio veniva così ripartito (cfr. verbale 1 del 18.4.2002 della Commissione -in diretta applicazione delle norme regolamentari esistenti in materia):

*10 punti per i "titoli di carriera";

*3 punti per i "titoli accademici e di studio";

*3 punti per "pubblicazioni e titoli scientifici";

*4 punti per il "curriculum formativo e professionale".

Il ricorrente contesta, per la valutazione dei propri titoli, gli esiti del concorso sostenendo che avrebbe avuto diritto ad ottenere un punteggio superiore; in particolare chiede con ricorso il punteggio supplementare:

*per "TITOLI DI CARRIERA":

5 mesi e 16 giorni per "co.co.co". dal 17.1.2000 al 30.6.2000 (5 mesi e 16 gg.) presso Consorzio A.S.I. di SassariPorto TorresAlghero (chiede 0,15 o 0,25 punti);

3 anni e 3 mesi per spezzoni di "insegnamento" (scuola media superiore) dal 1996 al 30/6/2000 (chiede 0,975 punti);

9 mesi per assunzione in 7^ q.f. presso l’A.S.I. dall’1.7.2000 (chiede 0,225 o 0,258) (in realtà già attribuiti dalla Commissione: 0,30 x anno=0,225 per 9 mesi);

*per "TITOLI DI STUDIO":

chiede la valutazione del punteggio di laurea di ingegneria (110/110 lode);

chiede la valutazione di un corso di perfezionamento post laurea (non meglio identificato);

*per "CURRICULUM":

chiede la valutazione dell’ "attività libero professionale" dal 16.1.2000 al 4.4.2001 con incarichi di progettazione e direzione lavori (per 0,375 punti, correlato a 278 giorni) per D.L. nuovo mattatoio di Olbia; progettazione strada OzieriPattada; responsabile tecnico discarica di tipo 2B; coordinatore della sicurezza depuratore Porto Torres; D.L. rifacimento rete illuminazione Comune di Ossi; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione discarica di tipo 2B;

il ricorrente non produce però in giudizio alcuna documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti contestati dalla Commissione, la quale ha ritenuto espressamente, nella scheda personale, non presenti i requisiti richiesti dal verbale 1: "solo qualora il candidato abbia sottoscritto una o più parti dei progetti o dell’attività libero professionale, avendo egli stesso avuto incarico formale");

chiede, inoltre, la valutazione di corsi di aggiornamento (per 0,60 punti).

***

Occorre fin d’ora evidenziare che la procedura concorsuale in esame era disciplinata, oltre che dalle specifiche previsioni create dalla Commissione, anche dalle dettagliate disposizioni già contenute nel DPR 487 del 9/4/1994 e nel DPR n. 483 del 19/12/1997 (richiamati dalla stessa Commissione).

In particolare quest’ultimo d.p.r., che reca il " Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", stabilisce con precisione sia il riparto del punteggio sia le modalità di attribuzione nonché gli elementi concretamente rilevanti e suscettibili di valutazione.

Nella specie l’articolo 65 del d.p.r. 483 / 1997, dopo aver ripartito il punteggio di 100 (80 per le prove, 20 per i titoli) stabilisce che il punteggio per "titoli" vada così ripartito:

"a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4."

La stessa griglia predisposta dalla Commissione.

Il quarto comma dell’articolo 65 prosegue definendo quali sono i "titoli di carriera" suscettibili di valutazione:

"a) "servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali" o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) "servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni":

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno."

Il quinto comma dell’articolo 65 definisce, poi, i "Titoli accademici e di studio" concretamente suscettibili di valutazione:

"a) "specializzazioni di livello universitario", in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) "altre lauree", oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00."

Inoltre nel articolo 62 del medesimo d.p.r. 483/97, norma ad hoc per il "Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo" sono stati definiti esplicitamente i "Requisiti specifici di ammissione" (in particolare rileva il punto c):

a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in architettura, in scienze geologiche;

b) abilitazione all’esercizio professionale;

c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando."

L’ultimo comma dell’articolo 65 stabilisce infine che "Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11."

A sua volta l’articolo 11, rubricato "Criteri di valutazione dei titoli" impone che "per la valutazione dei titoli la Commissione si deve attenere, tra gli altri, ai seguenti princìpi:

a) "titoli di carriera":

……4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

c) "curriculum formativo e professionale":

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate "le attività professionali e di studio, formalmente documentate", non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli "incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici";

2) in tale categoria rientra anche la "partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica"……;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

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Emergono dunque dalle citate norme regolamentari alcuni elementi rilevanti:

il quinquennio di anzianità/professionalità, richiesto alla lettera c) dell’articolo 62 del DPR 483/1997, in quanto requisito minimo d’ammissione, non era valutabile nel punteggio per i "titoli" (come espressamente sancito dalla commissione nel verbale n. 1), quindi l’attività resa nel quinquennio 16/1/199516/1/2000 correttamente non è stata presa in considerazione ai fini del punteggio "ulteriore" per titoli;

sul punto si richiama il principio recepito anche dalla giurisprudenza: "È legittima la decisione della commissione di un concorso che, nell’attribuzione del punteggio, abbia detratto un determinato numero di anni di anzianità, laddove questi ultimi siano espressamente previsti dal bando quale requisito di partecipazione congiunto ad un titolo di studio; nei concorsi pubblici, infatti, i titoli costituenti requisito di ammissione non sono valutabili anche come titoli comportanti l’attribuzione di un punteggio" (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 ottobre 2007, n. 1030).

II) Se una pluralità di attività sono state svolte nel medesimo periodo, viene valutata, per titoli solo quella più favorevole al candidato -per espressa disposizione dell’art. 11 lett. a) punto 4- (in sostanza non si attua il cumulo fra i punteggi, per lo stesso periodo, per le attività di carriera);

III) Nei "titoli di studio" (3 punti) non è valutabile la laurea richiesta per la partecipazione al concorso (o comunque il suo punteggio), in quanto l’art. 65 5° comma consente la valutazione in tale categoria solamente delle "specializzazioni universitarie" e delle "altre lauree";

IV) Inoltre la commissione nel verbale n. 1, in relazione alla quarta voce "curriculum formativo e professionale" decideva esplicitamente di suddividere, con subpunteggi (3 + 1), due subvoci:

a) "esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinate continuata presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili (sempre oltre il quinquennio d’accesso), ma solo qualora il candidato abbia sottoscritto una o più parti dei progetti o dell’attività libero professionale, avendo egli stesso avuto incarico formale (max. 3 punti)";

b) "partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (max 1 punto)".

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La Commissione ha attribuito al ricorrente ing. D., per titoli, il punteggio complessivo di 0,925/20. Nella specie:

*per "titoli di carriera":

– 0,225 per 9 mesi per servizio presso pubblica amministrazione (Consorzio di- Area Sviluppo Industriale A.S.I.) di 7^ q.f.. dall’ 1/7/2000 al 4/4/2001;

*per "curriculum formativo e professionale":

0,70 per partecipazione a n. 3 corsi di aggiornamento.

Non sono state valutate invece, nel curriculum, le indicate attività libero professionali e di collaborazione coordinata e continuativa svolte nell’arco del quinquennio 16/1/199516/1/2000 (in quanto ricadenti nel quinquennio corrispondente al requisito d’accesso 1995/2000; invece per il periodo successivo -17.1.2000/4.4.2001- l’attività non risultava svolta secondo i criteri del verbale n. 1) -come attestato esplicitamente dalla scheda individuale di valutazione dei titoli, personale dell’ingegner D., allegata al verbale n. 3 della commissione.

***

Si premette che al ricorso sono stati allegati solo i verbali della Commissione.

Non sono stati allegati né il bando, né la domanda presentata dal ricorrente (con le correlate autocertificazioni e/o produzioni dei titoli).

Inoltre la notifica al primo classificato (Caria) non è stata successivamente integrata dalla parte ricorrente (in quanto quella eseguita il 15.11.2002 non è andata a buon fine, per trasferimento del soggetto, e non è stata reiterata dalla parte interessata).

Il Collegio, sulla base degli atti a disposizione, compie le seguenti valutazioni.

TITOLI DI CARRIERA.

la Commissione ha valutato il quinquennio di accesso corrispondente al periodo 16.1.199516.1.2000;

– i 9 mesi di assunzione 7^ q.f. (dal 1.7.2000 al 31.3.2001) presso ASI sono stati valutati dalla Commissione (con 0,225) -cfr. scheda individuale; l’aumento richiesto (del punteggio da 0,225 a 0,258) da VII a VIII q.f. (per la direzione servizio dal 2.2.2001, con inquadramento formale "C2" di Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio dall’ 1.4.2001) non poteva trovare considerazione (essendo prevista la scadenza del bando al 5.4.2001); il servizio superiore svolto, con inquadramento formale solo dall’aprile 2001, non era suscettibile di valutazione nei titoli di carriera (in quanto non maturato);

– gli incarichi temporanei di insegnamento (19962000) sono in massima parte non suscettibili di valutazione in quanto contemporanei al quinquennio di accesso (potrebbe essere rilevante, se fosse di ruolo, solo l’ultimo incarico dichiarato, limitatamente al primo semestre 2000, ma l’attribuzione di 0,15 (6 mesi, computati a 0,30 x anno) non consentirebbe alcun avanzamento in graduatoria posto che il distacco dal secondo classificato è di 0,167 ed il distacco dal primo è di 1,833 punti);

– si evidenzia che il servizio preso in considerazione ai fini del punteggio sub voce "titoli di carriera", dalla norma regolamentare art. 65 comma 4° lett. a) -b) del DPR 483/1997, è, espressamente, solo quello "di ruolo" (presso Asl o altre P.A.) rientrante nelle seguenti definizioni:

"servizio di ruolo" prestato presso "le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23";

– "servizio di ruolo" presso "altre pubbliche amministrazioni" (come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti).

Non vengono quindi contemplate le posizioni "non di ruolo" o a termine o contratti a tempo determinato (e tanto meno di co.co.co.).

Oltretutto si segnala che gli incarichi di insegnamento (se "non di ruolo") non erano neppure valutabili in tale categoria, ma, come espressamente sancito dall’art. 11 lett. c) punto 1, fra i titoli vari del "curriculum". Peraltro nel concorso in esame la Commissione ha ritenuto in via preliminare, con criterio non contestato, di rendere concretamente rilevanti nella categoria "curriculum" (assegnando potenzialmente i 4 punti), solo 2 voci:

l’attività liberoprofessionale con incarico e sottoscrizione progetto (per 3 punti max.);

ed i corsi di aggiornamento (per 1 punto max.);

senza quindi lasciar spazio ad eventuali ulteriori elementi, quali le attività di insegnamento.

*

TITOLI DI STUDIO

Nei "titoli di studio" (3 punti max.) erano valutabili solo le "specializzazioni" e le "altre lauree", come espressamente sancito dall’art. 65 5° comma del DPR 483/1997.

Non poteva essere quindi valutato il punteggio con il quale la laurea "principale" di ingegneria è stata conseguita.

In ricorso si sostiene, inoltre, che il ricorrente avrebbe "conseguito il titolo conseguente alla partecipazione al corso di perfezionamento post laurea presso la facoltà di ingegneria di Cagliari".

Ma tale affermazione risulta priva di riscontro probatorio (il titolo non è stato prodotto) e neppure si sostiene la possibile equipollenza con il titolo di specializzazione. Né risulta, dal ricorso, che esso sia stato dichiarato in domanda.

Le censure inerenti anche questa categoria vanno quindi respinte.

CURRICULUM formativo e professionale.

Nell’ambito di tale voce (alla quale era stata riservata 4 punti complessivi: 3 punti per attività professionale; 1 per aggiornamenti) il ricorrente lamenta che non sarebbe stata, innanzitutto, valutata l’ "attività libero professionale" svolta dal 16.1.2000 al 4.4.2001.

Potrebbe assumere rilievo quest’attività (svolta successivamente al quinquennio di riferimento per l’accesso) ma solo ove risultasse dimostrata la sussistenza degli specifici "indici" prefissati dalla Commissione (sottoscrizione del candidato di una o più parti dei progetti, previo formale incarico).

Consultando le schede personali risulta che la Commissione (tra i diversi candidati partecipanti) ha rinvenuto solo in un caso tali profili di riconoscimento (in favore di ing. Sanna Alessandro, al quale sono stati assegnati 3 punti per il curriculum " per l’attività professionale dal 6.4.1983: anni 5 requisito; per il rimanente periodo visti i molteplici incarichi svolti alcuni di una certa rilevanza tecnico economica ed altri inerenti la materia oggetto del concorso"); negli altri casi la valutazione compiuta è stata quella "per il rimanente periodo non risulta svolta attività di cui al verbale n. 1" (cfr. ing. D.; ing. P.).

In sostanza dagli atti del giudizio non risulta smentita, con idoneo supporto probatorio, la valutazione negativa compiuta dalla Commissione.

Il ricorrente (che non ha prodotto in giudizio copia della domanda di partecipazione):

– dichiarava in ricorso che in domanda avrebbe "contestualmente al periodo di collaborazione e di impiego" (quindi dall’1.12.99 al 4.4.2001) "svolto attività libero professionale, indicando i singoli progetti realizzati e tutti gli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche";

– in ricorso, peraltro, si è limitato a (meramente) citare 6 incarichi di progettazione e direzione lavori che avrebbe ottenuto (D.L. nuovo mattatoio di Olbia; progettazione strada OzieriPattada; responsabile tecnico discarica di tipo 2B; coordinatore della sicurezza depuratore Porto Torres; D.L. rifacimento rete illuminazione Comune di Ossi; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione discarica di tipo 2B; quantificandoli in 0,375 punti, correlati a 278 giorni), ma non ha "documentato" la sussistenza dei precisi indici richiesti.

In particolare non vi sono gli elementi per individuare::

il conferimento degli incarichi formali e la sottoscrizione dei progetti/attività,

l’ente che avrebbe conferito l’incarico di progettazione/direzione lavori/ sicurezza;

il "quando" sarebbe avvenuto il conferimento degli incarichi,

– il relativo periodo di svolgimento dei progetti/attività.

In relazione a tali profili non è stato fornito alcun elemento probatorio dalla parte ricorrente, che contestando una specifica valutazione compiuta dall’Amministrazione, aveva l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi essenziali per la valutazione positiva.

In carenza di deposito di copia della domanda non è possibile neppure verificare "come" fossero stati dichiarati e documentati gli incarichi affidati come libero professionista (dal gennaio 2000 in poi).

In definitiva la richiesta di valutazione di attività libero professionale svolta dal 17/1/2000 al 4/4/2001 (la scadenza del bando era del 5/4/2001), non risultando idoneamente documentata, non poteva essere valutata positivamente dalla commissione. E tanto meno da questo giudice che non è stato posto in condizione di conoscere gli incarichi formali ottenuti dal ricorrente, nel periodo di riferimento utile, nonché il concreto svolgimento della relativa attività (data di conferimento; periodo di svolgimento; individuazione soggettiva; conclusione attività).

Infine, per l’altro aspetto contestato (omesso computo di corsi di aggiornamento), va rilevato che 3 corsi di aggiornamento risultano essere stati positivamente valutati dalla Commissione (con l’attribuzione di 0,70, sul punteggio massimo di 1, riservato a tale subcategoria). La richiesta formulata di 0,60 aggiuntivo -che peraltro non si comprende a quali attività ulteriori di aggiornamento faccia riferimento, essendo assolutamente generica (richiesta di "punti per la partecipazione a corsi di aggiornamento"), va respinta sia per genericità che per mancanza di prova (in ogni caso la voce non sarebbe neppure "capiente", essendo il punteggio massimo attribuibile, per tale sub/voce, di solo 1 punto complessivo).

Il ricorso va quindi respinto.

Non essendosi le controparti costituite in giudizio non vi è materia per pronunciare sulle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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