Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-11-2010) 14-01-2011, n. 788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.E. impugna per cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto il riesame proposto avverso la ordinanza di applicazione della custodia carceraria per tre delitti continuati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

Deduce che non sono stati adeguatamente motivati i gravi indizi e le esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto, relativamente ai gravi indizi, contesta la adeguatezza della motivazione in modo sostanzialmente assertivo e isolando le sintetiche affermazioni dell’ordinanza impugnata dalle ampie e persuasive illustrazioni del richiamato provvedimento genetico, che la integrano dando completezza ad apparenti insufficienze esplicative. In particolare, seguendo i riferimenti agli specifici episodi riportati nel ricorso, possono qui richiamarsi analiticamente le seguenti pagine dell’ordinanza applicativa:

– sull’episodio del (OMISSIS), p. 16;

– sull’episodio del (OMISSIS), pp. 19 s.;

– sull’episodio del (OMISSIS), p. 13;

– sull’episodio del (OMISSIS), p. 21;

– sull’episodio del (OMISSIS), p. 22;

– sull’episodio del (OMISSIS), p. 18.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, rilevasi che il ricorso solleva contestazioni generiche avverso la motivazione resa dal Tribunale, che ha dato correttamente rilievo, reputandolo evidentemente assorbente su ogni altra considerazione, all’elemento della stabile dedizione al rilevante traffico di droga, integrativo del grave pericolo di recidivanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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