Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-11-2010) 14-01-2011, n. 787 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il decreto indicato in epigrafe, in riforma di quello di primo grado, ha ordinato, ai sensi della L. n. 1423 del 1956 e della L. n. 575 del 1965:

– l’applicazione a G.R. della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora e di presentazione alla p.g. per un giorno alla settimana;

– la confisca di vari beni intestati al predetto o a lui riconducibili. Evidenziava in particolare la Corte territoriale:

– la ravvisabilità, a carico del G., in base agli esiti di un procedimento penale annullato per vizi formali, di gravi addebiti per estorsione aggravata continuata, truffe ai danni dello Stato, dichiarazione fiscale fraudolenta, organizzazione del lotto e di scommesse clandestine, consumati in un contesto decisamente allarmante, tale da connotare di particolare pericolosità la personalità del proposto, anche alla stregua del riconoscimento dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7;

– la mancanza di idonee provviste lecite, atte a giustificare le risorse possedute e utilizzate, in una alla recente emersione di fatti distrattivi e di bancarotta documentale nella gestione di una S.r.l..

Hanno proposto ricorso il G. e, per quanto di pertinenza in ordine alla misura patrimoniale, Ga.Ro., figlia del proposto, e F.R., cognato del medesimo.

Il G. lamenta che la Corte di merito, da un lato, ha ritenuto la sua pericolosità attraverso l’impropria valorizzazione delle risultanze di un giudizio penale annullato per violazione dei diritti di difesa ed il travisamento in ordine alla sussistenza (in realtà esclusa dal primo giudice del giudizio penale) dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 a carico di un coimputato e, dall’altro, ha ignorato tutta la documentazione comprovante le sue vicende patrimoniali e quelle dei suoi familiari.

Gli altri due ricorrenti hanno dedotto vari motivi.

Ha presentato poi memoria la difesa del G..

Motivi della decisione

I ricorsi della G. e del F. sono inammissibili, in quanto proposti da difensori che non risultano muniti di procura speciale (Cass. sez. 6, Sentenza n. 46429 del 17/09/2009 cc, dep. 02/12/2009, Rv. 245440).

Inammissibile è anche il ricorso del G.. Lo stesso, infatti, si basa essenzialmente sul fatto che il giudizio penale di primo grado che portò alla condanna del predetto è stato annullato in secondo grado per vizi formali, laddove del tutto legittimamente la Corte di merito ha valorizzato le risultanze sostanziali di quel processo (che non pervenne all’esclusione nei confronti del G. dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7), ai fini del giudizio di prevenzione, non essendovi al riguardo preclusioni di sorta, stante l’autonomia dei procedimenti, penale e di prevenzione, e la possibilità, per il giudice di quest’ultimo, di attingere elementi utili anche dall’altro procedimento (pur se non pervenuto alla completa definizione), salvo il limite della prova radicalmente inutilizzabile.

La motivazione resa nel decreto impugnato, al di là del discorso sulla sua condivisibilità e/o logicità, non può certo considerarsi inesistente o apparente, e si sottrae quindi a ogni sindacato in questa sede.

Tale sindacato, in coerenza con la natura e la funzione del procedimento di prevenzione, è limitato, infatti, alla violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.

Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

Non possono essere qui prese in considerazione, in quanto presentate tardivamente (oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 611 c.p.p., comma 1), le deduzioni e la documentazione di cui alla memoria depositata il 22 ottobre 2010.

In ordine, infine, alle doglianze del ricorrente sulla misura patrimoniale, le stesse sono contrassegnate da palese genericità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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