Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-11-2010) 14-01-2011, n. 775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 14.01.2009 il GUP del Tribunale di Padova, all’esito di giudizio abbreviato:

a.- dichiarava E.C.M. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73, commi 1 e 6, e, riconosciuta la continuazione interna, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa;

b.- dichiarava O.O.V. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e, riconosciuta la continuazione interna, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa.

2.- Sugli appelli proposti dai prevenuti, la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 09.10.2009 confermava la pronuncia di primo grado.

Ricorrono per cassazione i prevenuti.

3.- O. deduce:

a.- l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per carenza motivazionale del decreto autorizzativo;

b.- il vizio di motivazione sulla responsabilità;

c – l’insussistenza della contestata aggravante;

d.- l’eccessività della pena.

4.- E. deduce:

a.- la mancanza di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni;

b.- il vizio di motivazione sulla responsabilità, sulla quantificazione della pena e dell’aumento per continuazione e sul giudizio di comparazione delle circostanze.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili. Quello di O. è anche tardivo.

Si osserva inoltre, e comunque, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub 3.a. e 4.a., che, al di là della motivazione che i giudici di merito hanno comunque reso sul punto, le stesse sono generiche, non essendo collegate ad atti specifici nè alle risultanze da essi dipendenti (v. Cass. sentt. N. 33700 del 2004, N. 2375 del 2005, N. 32747 del 2006, N. 37694 del 2008);

– sub 3.b. e 4.ba., che trattasi di contestazioni sostanzialmente generiche, inidonee a incrinare la complessiva tenuta logica della motivazione con cui i giudici di merito hanno giustificato l’affermazione di responsabilità degli imputati, sulla base di un ampio materiale intercettivo, indicativo di una intensa attività inerente al traffico di cocaina, secondo una lettura delle conversazioni resa palese dal loro contenuto (a volte piuttosto esplicito e più spesso significativamente allusivo e numeri e persone), dai sequestri di sostanza e da alcune ammissioni di corrieri; nè appare sorretto da concreto interesse il rilievo di E. circa la superiorità del numero di attività illecite giornaliere effettivamente risultante dall’elenco riportato nella sentenza di prime cure rispetto a quello della stessa indicato nella sommatoria conclusiva;

sub 3 c., che la sussistenza della contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, risulta ampiamente comprovata dalla ricostruzione degli episodi di importazione;

sub 3 d. e 4 bb., che trattasi di censure afferenti punti della decisione, quali la commisurazione della pena e la comparazione delle circostanze, che sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove – come appunto nel caso di specie (v. in particolare il richiamo alle modalità e insidiosità delle condotte) – corredata di una motivazione idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 616 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *