Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2960 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Clemi Cinematografica S.p.A. propone ricorso per cassazione, fondato su undici motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto la eliminazione di alcune scene dal film "(OMISSIS)", ritenute lesive della reputazione e dell’onore di G.V., componente del CSM all’epoca della nomina del capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo, e ha condannato la società, in solido con B.A. (coautrice della sceneggiatura), F.G. (regista e coautore della sceneggiatura) e D.G. (autore della colonna sonora), al pagamento in favore del G., a titolo risarcitorio, della somma di Euro 60.000, con gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, rigettando gli appelli del F., della B. e del D. avverso la pronuncia di primo grado; ha inoltre condannato il F., la B. e il D. a manlevare la società.

Resiste con controricorso G.V..

Resiste con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale tardivo (sostanzialmente identici al primo, secondo e sesto motivo del ricorso principale), F.G..

Resiste altresì con controricorso, proponendo cinque motivi di ricorso incidentale tardivo "parzialmente adesivo" (in quanto i primi tre sono sostanzialmente identici al primo, secondo e sesto motivo del ricorso principale), B.A..

Ai ricorsi incidentali ha replicato con controricorso il G., il quale ha anche depositato una memoria.

D.G. non si è costituito.

Motivi della decisione

1.- L’eccezione di inammissibilità dei ricorsi incidentali della B. e del D. – formulata tanto dalla Gemi Cinematografica quanto dal G. – è infondata.

La tardività dei suddetti ricorsi incidentali – tali dovendo qualificarsi anche nella parte in cui essi sono meramente adesivi al ricorso della Clemi Cinematografica (Cass. 6444/09) – comporta le sole conseguenze previste dall’art. 334 cod. proc. civ., comma 2. I ricorsi incidentali saranno dunque dichiarati inammissibili solo nel caso in cui il ricorso principale risulti inammissibile (o improcedibile), anche per la parte in cui essi (segnatamente quello della B.) vertono su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di quest’ultima impugnazione (Cass. 12714/10).

2.- Con il primo motivo la ricorrente principale e gli incidentali B. e F., sotto il profilo del vizio di motivazione, assumono l’assenza di valenza diffamatoria nei confronti del G. delle scene del film delle quali è stata disposta la eliminazione.

2.1.- Il primo motivo, nel quale il momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. è ravvisabile nella diffusa intestazione del mezzo, è infondato.

Non sussiste, infatti, il lamentato vizio di motivazione in quanto le scene espunte – secondo la sentenza impugnata, il cui giudizio può non essere condiviso, ma non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione – offrono, evidentemente inserite nel contesto del film, "la falsa rappresentazione di G.V. come di un uomo che promette agli amici di mantenere una determinata condotta e nel medesimo tempo opera nascostamente in maniera diametralmente opposta a quanto promesso, come di un uomo che avanza false promesse a F. ed a B. al solo scopo di far naufragare i progetti lavorativi di questi ultimi" (pag. 24).

3 – Con il secondo e terzo motivo, sotto i profili rispettivamente della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente principale (e, quanto al secondo motivo, i ricorrente incidentali B. e F.) censura la sentenza impugnata in sostanza assumendo che l’autore dell’opera artistica cinematografica – diversamente da quanto il giudice di merito avrebbe affermato – è esentato dall’onere di citare le fonti, "allorchè risulti provata una adeguata attendibilità dei fatti rappresentati". 31.- Entrambi i motivi sono infondati.

Il giudice di merito ha dato correttamente atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "la diffusione di una notizia infamante in ordine alla cui veridicità non si è svolto alcun accurato e diligente controllo e/o non esistono riscontri attendibili è lecita soltanto se accompagnata dalla chiare indicazione della fonte di tale notizia".

Ciò posto, non ha affatto inteso che anche l’opera cinematografica debba soggiacere alla indicazione delle fonti, ma – come appare evidente dalla motivazione con la quale l’appello degli autori è stato accolto quanto alla scena del dialogo intercorrente tra F. e la moglie nella cucina del loro appartamento – ha ritenuto, con congrua motivazione, che la narrazione filmica debba evidenziare che i fatti infamanti non sono esposti come oggettivamente veri, ma, per essere espressi da taluno dei personaggi, riflettono la soggettiva convinzione di questi.

Non compete, per altro verso, al giudice di legittimità, procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio a disposizione del giudice di merito.

4.- Con il quarto motivo, sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, premesso che nel film non è comunque rappresentata alcuna promessa di G. di votare per F., la società ricorrente assume "che la pur denegata promessa, poi non mantenuta, non avrebbe comunque alcuna portata diffamatoria". 4.1 – Il quarto motivo è inammissibile, per falsa rappresentazione della ratio decidendi.

La sentenza non ravvisa, infatti, portata diffamatoria nel fatto del cambiamento di opinione, ma nella ben diversa circostanza che – secondo la tesi sostenuta nel film – il G., mentre prometteva appoggio a F., tramava in suo danno.

5.- Con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata in quanto, pur premettendo che la diffamazione consisterebbe nel rappresentare il G. come colui che avrebbe votato contro F., pur avendogli promesso di appoggiarlo, coglie poi la diffamazione nelle sole scene espunte, nelle quali non vi sarebbe alcuna promessa di voto.

5.1.- Il mezzo è infondato, per le medesime ragioni esposte quanto al primo motivo.

6.- Con il sesto motivo (uguale al terzo dei ricorrenti incidentali B. e F.) la ricorrente principale si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, sulla base di una valutazione prognostica di inattendibilità. 6.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i capitoli di prova nè indicati i testi non ammessi.

7.- Con il settimo motivo, la società censura come illogica e contraddittoria la motivazione quanto, in specie, ai criteri di valutazione delle prove ed alla "conseguente erronea esclusione della verità putativa, invocata dai convenuti", mentre con l’ottavo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, è censurata l’efficacia probatoria attribuita alla lettera proveniente dal cons. M., trattandosi di scritto di un terzo.

7.1.- L’ottavo motivo, logicamente pregiudiziale rispetto al settimo, è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il documento scritto proveniente da un terzo ha, nel processo civile, il valore di indizio (Cass. 23554/08). Correttamente il giudice di appello lo ha dunque utilizzato, contrapponendolo ad altri elementi indiziati (in particolare, il libro di L.F. " (OMISSIS)").

7.2.- Il settimo motivo – nel quale il momento di sintesi è pure ravvisabile nella diffusa intestazione – è invece fondato, nei limiti che seguono.

Premesso che non è illogica (pur se, in ipotesi, non condivisa) la preminenza attribuita, nell’accertamento della verità oggettiva, alla lettera di M., come persona a conoscenza diretta dei fatti, rispetto agli scritti provenienti da altri, e che d’altro canto non può, sotto il profilo in esame, reintrodursi la censura, dichiarata inammissibile, sulla mancata ammissione delle prove, è agevole rilevare che, nella pur ampia sentenza, non vi è alcuna specifica motivazione riguardo alla esclusione della verità putativa (pur affermata a pag. 21), cui il giudicante sembra pervenire in base a quegli elementi che conducono invece ad escludere la verità oggettiva dei fatti narrati, ma nulla dicono riguardo all’atteggiamento psicologico dei convenuti, in cui, in buona sostanza, la verità putativa si sostanzia. Tanto più che, nella ricostruzione della verità oggettiva, rilievo preminente è attribuito ad un elemento indiziario (la lettera di M. indirizzata a G.) di cui, per definizione, i convenuti non potevano essere a conoscenza.

9.- Il settimo motivo va dunque accolto, quanto all’omessa motivazione sul punto relativo alla sussistenza o meno della verità putativa del fatto narrato.

Restano assorbiti i motivi successivi all’ottavo del ricorso principale. Restano altresì assorbiti gli ultimi due motivi del ricorso incidentale della B., relativi alla condanna a manlevare la società.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice di rinvio esaminerà, qualora dovesse comunque pervenire ad una declaratoria di responsabilità dei convenuti, anche le questioni assorbite, in particolare quella posta con l’undicesimo motivo del ricorso principale (erroneamente rubricato come dodicesimo), relativamente alla dedotta corresponsione di un anticipo, e quella posta con il quinto motivo del ricorso incidentale della B. (rubricato come secondo motivo alla pag. 19 del controricorso con ricorso incidentale), circa l’onere probatorio gravante sulla sceneggiatrice nei confronti della produttrice, ai fini della manleva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso principale, rigetta i primi sei e l’ottavo e dichiara assorbiti i successivi; rigetta il ricorso incidentale del F. e quello della B. relativamente ai primi tre motivi, assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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