Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sun Insurance Office Lmtd propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ha condannata, come assicuratrice della responsabilità civile della Tras.Pa.Ve. s.n.c., al risarcimento dei danni in favore delle attrici, ritenendo sussistente, nella misura del 50%, la colpa del conducente del veicolo di proprietà della Tras.Pa.Ve. nella morte in un incidente stradale di P.G..

Resistono con controricorso le attrici L.I., P. C. e P.T., moglie e figlie di P.G..

La Tras.Pa.Ve. s.n.c. non si è costituita.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 2054 cod. civ, in correlazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., assume che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto non interrotto il nesso causale dal comportamento del P., pur avendo accertato che il P. si era volontariamente interposto tra il veicolo, che si muoveva in retromarcia perchè parcheggiato senza freno di stazionamento, ed un muretto, determinando il proprio schiacciamento.

1.1.- Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha, anche recentemente, affermato che, in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili (Cass. 10607/10).

Alla stregua di tali principi, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che la condotta colposa della vittima – interpostosi tra il veicolo che si muoveva in retromarcia perchè parcheggiato senza freno di stazionamento ed un muretto – non fosse da sola sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l’evento e la condotta colposa del conducente del veicolo, ma potesse soltanto integrare, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, un concorso di colpa, idoneo a diminuire la responsabilità del danneggiante.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione quanto alla valutazione nella misura del 50% della colpa concorrente del danneggiato.

2.1.- Anche il secondo motivo è infondato.

Escluso – per il tenore testuale della motivazione ("… stima la Corte di quantificare tale incidenza nella misura del 50%") – che il giudice abbia inteso far ricorso al criterio equitativo o alla presunzione di pari concorso di colpa, appare evidente che la valutazione della incidenza della condotta del P. nella produzione dell’evento mortale è stata implicitamente e correttamente determinata in base alla gravità della sua colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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