Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2010) 14-01-2011, n. 743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 16 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto S.A., A.T. e C.F. responsabili del delitto di furto aggravato di energia elettrica, prelevata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione della ACEA. L’allaccio abusivo degli appartamenti – altrettanto abusivamente occupati – facenti parte dello stabile in (OMISSIS), era stato scoperto dal verificatore P.C.A.;

gli occupanti delle unità immobiliari erano stati poi identificati dai carabinieri, recatisi sul posto in ausilio al personale della ACEA. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione la A. e lo S., per il tramite del comune difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamentano che non si sia data risposta al motivo di appello con cui essi avevano dedotto la propria estraneità al fatto illecito, perpetrato durante una precedente occupazione abusiva degli appartamenti, seguita da sgombero forzoso e da nuova occupazione.

Si è gravato con ricorso anche il C., lamentando a sua volta omessa disamina del motivo di appello col quale aveva contestato l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

I ricorsi sono inammissibili, stante la loro manifesta infondatezza.

L’addebito mosso alla Corte d’Appello dai ricorrenti A. e S., di aver omesso la disamina del motivo di gravame incentrato sulla dedotta estraneità dei predetti imputati al fatto delittuoso consistito nell’allacciamento abusivo (presumibilmente verificatosi, nell’ottica difensiva, anteriormente alla loro occupazione dell’immobile), non è pertinente alla linea argomentativa che informa la sentenza impugnata. In questa, infatti, è valorizzata la penale illiceità della fruizione, attuatasi giorno per giorno fino alla data dell’accertamento, dell’energia elettrica derivata nelle abitazioni occupate attraverso l’allacciamento abusivo al contatore centralizzato; sicchè non nell’avere materialmente provveduto alla realizzazione di tale allacciamento, ma nell’essersi impossessati dell’energia elettrica per mezzo di esso, è consistito il furto ascritto agli odierni ricorrenti e posto a base della condanna.

Quanto al ricorso del C., va ricordato il principio da tempo affermatosi – e frequentemente ribadito: v. da ultimo Cass. 17 aprile 2009 n. 24973 – nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato.

L’ipotesi è riscontrabile nel caso di specie, in cui la contestazione circa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2 è stata mossa dal C. sotto il profilo della violenza sulle cose, mentre per consolidata giurisprudenza (Cass. 8 novembre 2007 n. 47170; Cass. 19 novembre 2004 n. 2681/05;

Cass. 6 febbraio 2002 n. 20436) l’allacciamento abusivo alla rete mediante un "cavo volante" aggrava il furto di elettricità per l’uso del mezzo fraudolento, previsto dalla stessa disposizione legislativa.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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