Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-01-2011, n. 17

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Visto che alla pubblica udienza del 12/1/2011 il Difensore dell’appellante – su eccezione di controparte – ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell’art. 129 C.P.A.;

Considerato che – trattandosi di controversia introdotta prima dell’entrata in vigore del C.P.A. – il Collegio ritiene di accogliere tale richiesta ai sensi dell’art. 150 cod. proc. civ. e di autorizzare quindi la notifica per pubblici proclami con pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’appello in estratto con indicazione nominativa dei controinteressati;

Considerato che la parte appellante deve provvedere all’incombente nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza con deposito delle prove nel termine dei giorni 15 (quindici) successivi presso la Segreteria;

Precisato che l’integrazione del contraddittorio va disposta nei confronti di ciascuno dei Consiglieri eletti al Consiglio Provinciale nella tornata del giugno 2008 e di quelli eventualmente subentrati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei modi e nei tempi indicati in motivazione.

Fissa l’udienza del 6 aprile 2011 per il seguito dell’esame.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *