Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2010) 14-01-2011, n. 742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 23 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto C.C. responsabile del delitto di furto aggravato di denaro e buoni di benzina, asportati dalla cassaforte e da un cassetto negli uffici della American Battle Monuments Commission dopo averne forzato la porta blindata.

L’imputato è stato individuato quale responsabile del furto in base all’esame dattiloscopico delle impronte rilevate sulla maniglia della cassaforte e su una cassetta metallica rinvenuta sulla scrivania.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che non si sia data risposta al motivo di appello con cui egli aveva denunciato l’insufficienza del compendio probatorio, stante l’omessa audizione del relatore dell’esame dattiloscopico.

Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

L’assunto della difesa, secondo cui si sarebbe verificata una rilevante lacuna nel quadro probatorio per essersi omesso di acquisire la testimonianza dell’agente di polizia autore degli accertamenti dattiloscopici, ha trovato un’implicita – ma chiara – confutazione nella motivazione della sentenza di appello, là dove la Corte territoriale ha rimarcato la completezza della prova riveniente dalla motivata relazione tecnica, ritualmente acquisita agli atti dal giudice di primo grado; da questa, infatti, è emerso il rinvenimento di 17 punti di conformità, rispetto alle impronte papillari del C., in quelle rilevate sulla cassaforte e sulla cassetta metallica situata sul piano della scrivania: il che giustifica l’attribuzione all’imputato delle impronte rinvenute sul luogo del furto, risultando superata la soglia minima di 16 punti di conformità, che la giurisprudenza considera sufficienti a conferire valore probatorio all’accertamento (v. da ultimo Cass. 17 aprile 2008 n. 18682).

Nè può sostenersi che l’audizione del tecnico sarebbe stata necessaria al fine di verificare la correttezza delle procedure usate per l’indagine dattiloscopica; trattasi, invero, di un mero raffronto delle singolarità delle impronte (andamento delle linee, terminazione, biforcazione) che non richiede particolari cognizioni tecniche, ma solo l’uso degli avanzati strumenti in dotazione alla polizia: onde non è censurabile, neppure sotto il profilo della consequenzialità logica, il giudizio di sufficienza della relazione tecnica espresso nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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