T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 59 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

la sentenza deve essere redatta nelle forme di cui all’art. 74 cod. proc. amm. (art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.);

che risulta legittima l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale;

che, infatti, non viene contestato (art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.) che le quattro pagine in più della relazione della ricorrente contengano anche il glossario;

che il glossario è parte del testo, in quanto elemento imprescindibile per la sua comprensione;

che può, quindi, prescindersi dalle ulteriori questioni relative all’esclusione della ricorrente;

che il soggetto escluso dalla procedura ha interesse a effettuare contestazioni il cui accoglimento imponga l’integrale rinnovazione della gara (cfr., da ultimo, Cons. St., V, n. 7515/2010, nonché Cons. St., Ad. Plen., n. 11/2008, Cons. St., V, n. 417/2010 e Cons. St., Ad. Plen. m. 1/2010), posto che tale soggetto potrebbe utilmente partecipare alla nuova gara;

che il soggetto escluso dalla procedura non ha, invece, interesse a formulare contestazioni il cui accoglimento imponga la parziale rinnovazione della gara, posto che tale soggetto non potrebbe comunque partecipare alla selezione, sebbene parzialmente rinnovata, dalla quale è stato legittimamente escluso;

che il legittimo provvedimento di esclusione equivale, sotto tale profilo, alla mancata domanda di partecipazione alla gara;

che, pertanto, sono inammissibili tutte le censure relative alla formazione della Commissione di gara, posto che il loro accoglimento determinerebbe il rifacimento della procedura nei confronti dei soli partecipanti che non siano stati legittimamente esclusi (e, comunque, perché una nuova Commissione non potrebbe che "ratificare" la legittima esclusione della ricorrente sancita dalla precedente Commissione);

che sono, invece, ammissibili le censure relative al bando di gara e al capitolato;

che devono essere impugnate, in quanto immediatamente lesive, nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza solo le clausole delle legge di gara che impediscono una valida formulazione dell’offerta (sul punto, cfr. Tar Roma, II, n. 6297/2006);

che, nel caso in esame, vengono, invece, in rilievo clausole che condizionano, ma non impediscono, la formulazione dell’offerta e la cui efficacia lesiva resta subordinata all’esito negativo della procedura nei confronti del soggetto che intende contestarle (Tar Reggio Calabria, I, n. 496/2009);

che, perciò, le censure avverso il bando e il capitolato avrebbero dovuto essere sollevate nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, mentre esse sono state proposte solo con i motivi aggiunti e, quindi, tardivamente (la ricorrente ha conosciuto l’esclusione al più tardi in data 10 giugno, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati in data 30 settembre);

che resta da esaminare la questione relativa alla mancata esclusione della controinteressata (posto che l’eventuale esclusione della E. s.p.a., unica legittima partecipante alla selezione, imporrebbe all’Amministrazione di rinnovare interamente la procedura);

che, ad avviso della ricorrente, l’offerta della controinteressata è anomala, in quanto non rispetta i minimi tabellari previsti per il personale dipendente, prevede un gruppo di lavoro composto solo per il 10% da persone residenti in Calabria, prevede l’impiego di soggetti già impegnati su altri contratti e non indica singolarmente il numero di giornate per unità lavorativa;

che il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, censurabile solo allorquando emerga una concreta irragionevolezza della decisione assunta dall’Amministrazione (per tutte, cfr. Cons. St., IV, n. 2348/2008);

che il gruppo di lavoro di E. è costituito da soci, liberi professionisti e dipendenti;

che E. ha puntualmente giustificato il costo del personale, specificando che per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato avrebbe trovato applicazione il Contratto Collettivo Nazionale per il settore del Commercio e che, per talune figure professionali, si sarebbe fatto ricorso ai cosiddetti contratti di inserimento (i quali importano un minore costo del lavoro);

che, con ulteriore nota, la controinteressata ha specificato il valore giornaliero in relazione a ciascuna figura professionale, inclusi i soggetti liberi professionisti;

che il costo medio per giornata che risulta dall’offerta di E. è pari ad Euro 268,60 e non appare irragionevolmente basso, come anche dimostrato dal fatto che, applicando tale costo al numero di giornate di cui all’offerta della ricorrente, l’importo dell’offerta di quest’ultima sarebbe pari ad Euro 8.134.448 (cioè di 1.134.448 Euro superiore all’importo a base di gara);

che, quindi, il ricorso va in parte rigettato, in parte dichiarato inammissibile e in parte dichiarato irricevibile;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) nei termini di cui in motivazione, in parte rigetta, in parte dichiara inammissibile e in parte irricevibile il ricorso in epigrafe;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione e della controinteressata, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 1.950,00, oltre accessori di legge se dovuti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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