Cass. civ. Sez. III, Ord., 07-02-2011, n. 2948 Contraddittorio

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che B.G., P.P., G.A. e S.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a P.S.R., V.M. e S.V., avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008;

che resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti C.R., T.P., C.A.M., M.B., C.F. e D.D.S., preliminarmente deducendo il difetto di integrità del contraddittorio;

considerato che il ricorso non risulta notificato a P.S. R., V.M. e S.V., che pure hanno proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

che, viceversa, non sussiste il difetto di contraddittorio lamentato dai controricorrenti, in quanto la circostanza che il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale fosse stato notificato anche a soggetti nei cui confronti non era stato proposto non rende costoro litisconsorti necessari processuali;

che va dunque concesso termine ai ricorrenti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.S.R., V.M. e S.V. nel termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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